Data: 15/10/2016 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La questione della legittimità degli autovelox, emersa negli scorsi anni in maniera eclatante, è ancora viva e preoccupante: molti di tali dispositivi, per un motivo o per un altro, sono illegittimi e sempre più automobilisti, ignari, pagano multe che in realtà non dovrebbero pagare.

Tale circostanza emerge dall'esperienza di chi, invece, ha deciso di non accettare supinamente le sanzioni, ma ha preferito indagare...per scoprire che c'è ancora qualcosa che non va.

Si pensi alla sentenza numero 2361/2016 qui sotto allegata, con la quale il Giudice di pace di Firenze ha annullato un verbale con il quale a un automobilista era stato contestato un eccesso di velocità.

Essa, infatti, contiene un'interessante ricognizione che testimonia come la gestione degli autovelox sia troppo spesso non conforme al dettato normativo.

In particolare, in tale pronuncia, il giudice ha richiamato la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 1380/2011, ricordando come tale testo da un lato ha dato libertà ai Comuni di classificare le strade in base alla loro funzione strutturale ma dall'altro ha previsto che, nel momento in cui individua il tratto di strada, il Prefetto può autorizzare l'installazione automatica di autovelox solo nelle strade che posseggono le caratteristiche minime previste dall'articolo 2, comma 2, lettera d), del codice della strada.

Tutto ciò per segnalare che il Comune chiamato in causa ha adottato a tal proposito un comportamento del tutto contraddittorio. Al fine di posizionare gli autovelox fissi, infatti, alcune strade sono state qualificate come strade urbane di scorrimento (categoria d), ma poi, al fine di gestire la viabilità cittadina, le stesse sono state considerate come strade urbane interquartiere (categoria e). Si tratta, del resto, di strade che formalmente non hanno le caratteristiche per poter essere effettivamente considerate strade urbane di scorrimento.

Senza dimenticare che i Comuni (oltre a non dover cadere in contraddizione) devono classificare le strade non per la funzione svolta ma sulla base della normativa di riferimento. Il potere discrezionale del Prefetto, in sostanza, è vincolato comunque dal rispetto dei criteri dettati dall'articolo 2, comma 3, del codice della strada.

In conclusione, nel caso di specie l'autovelox era stato utilizzato in maniera illegittima, data l'assenza di un agente accertatore, che invece dovrebbe sempre essere presente nelle strade urbane non di scorrimento.

È difficile pensare che la questione sia limitata solo a questo Comune: molto più verosimilmente essa caratterizza molteplici altre località.

Per gli automobilisti, quindi, è sempre meglio indagare prima di pagare.

Per i Comuni, invece, è fondamentale adeguarsi alla legge e utilizzare gli autovelox in maniera propria, altrimenti non solo la multa non è incassata, ma si rischia anche di dover pagare le spese di lite.


Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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