Data: 14/10/2016 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In alcune zone in caso di decesso dell'assegnatario gli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono essere trasferiti ad altri soggetti, individuati dalla legge regionale.

Ad esempio in Piemonte la legge regionale n. 14 del 2010 prevede la possibilità di trasferimento al coniuge, ai figli, al convivente more uxorio, agli affini e agli altri componenti del nucleo familiare.

E la badante? Per la Corte di cassazione anch'essa può divenire la nuova assegnataria, purché dia prova della convivenza more uxorio con il defunto.

La sentenza numero 20634/2016 del 13 ottobre (qui sotto allegata) si è a tal proposito occupata di un caso in cui la collaboratrice familiare dell'assegnatario rivendicava il suo diritto alla successione nell'assegnazione dell'immobile.

La donna però non aveva provato la sua condizione di convivente more uxorio e, di conseguenza, non poteva divenire la nuova assegnataria dell'immobile.

Addirittura al momento del suo ingresso nell'abitazione era presente anche la moglie dell'assegnatario assistito. Solo nella successiva richiesta di ospitalità non vi era alcun riferimento alla presenza della consorte dell'uomo e ciò, peraltro, non bastava a provare una convivenza more uxorio.

In forza di quanto previsto dalla legge regionale n. 46 del 2005, richiamata dalla legge regionale n. 14 del 2010, la badante avrebbe comunque potuto ottenere l'assegnazione provando la maturazione di due anni di comprovata ospitalità temporanea, ma neanche tale requisito era stato raggiunto.

L'unica soluzione rimasta, quindi, è quella di lasciare immediatamente l'immobile.


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