Data: 16/10/2016 12:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternic�
di Roberto Paternic� - Gli elementi della riforma costituzionale, illustrati dal Governo e in allegato il disegno di legge approvato dal Senato:

"ELEMENTI ESSENZIALI DEL DISEGNO DI LEGGE

* Superamento del bicameralismo perfettamente paritario.

* Revisione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

* Eliminazione delle Province e soppressione del CNEL.

* Riduzione dei costi.


SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

* Solo la Camera dei Deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo.
* La Camera � protagonista del procedimento legislativo salvo limitati casi in cui la funzione legislativa � bicamerale.
* L'intervento del Senato nel procedimento legislativo raccorda il legislatore statale con i legislatori regionali.


RIFORMA DEL SENATO

* I senatori sono eletti dai Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto delle scelte dei cittadini espresse al momento delle elezioni dei Consigli Regionali.
* Il Senato � composto al massimo da 100 membri:

- 95 eletti con metodo proporzionale dai Consigli tra i propri membri e, uno per Regione, tra i sindaci (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci) nel rispetto delle scelte degli elettori;
- fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile.

* La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli Regionali dai quali sono stati eletti. Ai senatori non spetta alcuna indennit� per l'esercizio del mandato ed hanno le stesse prerogative dei deputati.
* Il Senato ha il compito di:

- rappresentanza delle istituzioni territoriali e raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- valutazione delle politiche pubbliche e dell'attivit� delle amministrazioni pubbliche;

- partecipazione all'attuazione delle norme UE sui territori e verifica dell'impatto;

- espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.


NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

* Il nuovo procedimento legislativo per le leggi non bicamerali prevede i seguenti passaggi:

- la Camera esamina e approva i disegni di leggi e li trasmette al Senato;
- se il Senato decide di esaminarli, pu� proporre modifiche al testo e la Camera pu� scegliere se accoglierle;

- le proposte di modifica riferite a progetti di legge che legiferano in materie che non sono di competenza dello Stato, nell'esercizio della "clausola di supremazia", se adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta;

- il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di bilancio e quelli con cui � prevista la "clausola di supremazia", ma i tempi del procedimento sono ridotti.

* Il Senato e la Camera dei Deputati esercitano la funzione legislativa paritaria con procedimento bicamerale solo in alcune materie come:

- leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali;
- attuazione della Costituzione in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum;
- sistema elettorale del Senato;
- ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di Comuni e Citt� Metropolitane;

- attribuzione alle Regioni di autonomia ulteriore rispetto a quella ordinaria.

* Introduzione di criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi:
- specifici termini per singole fasi di procedimento, anche per la conversione di decreti-legge;
- se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un ddl di conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge � differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30);
- il Governo pu� chiedere un "voto a data certa" per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l'attuazione del suo programma.


RAPPORTO STATO � ENTI LOCALI

* Eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.
* Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- le politiche attive del lavoro;

- le infrastrutture;
- le politiche energetiche;
- l'ambiente.
* Per tutelare l'unit� giuridica o economica del Paese o l'interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge pu� intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
* Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge bicamerale: non � necessaria la maggioranza assoluta per l'approvazione della legge ma � richiesto l'equilibrio di bilancio delle Regioni interessate.
* Introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Citt� Metropolitane e delle Regioni. Esclusione dall'esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali.
* Limite agli emolumenti dei titolari degli organi regionali, non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di Regione.


RIDUZIONE DEI COSTI

* Il numero dei Senatori passer� dagli attuali 315 a 100;
* Il mandato dei senatori sar� di natura gratuita;
* Gli emolumenti dei consiglieri regionali verranno equiparati a quello del sindaco del comune capoluogo di regione;
* Verr� introdotto il divieto di rimborsi o altri trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica per i gruppi politici presenti nel Consigli Regionali;


TUTELA DELLA RAPPRESENTANZA

* Aumentato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi. Dal quarto scrutinio � sufficiente la maggioranza dei tre quinti e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti.
* La Corte Costituzionale pu� esaminare le leggi elettorali prima della promulgazione. � richiesto il ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un terzo dei componenti del Senato.

* Il Parlamento elegge 5 membri della Corte Costituzionale: 3 scelti dalla Camera e 2 dal Senato.
* Lo stato di guerra � deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta.
* Rafforzato il principio della parit� di accesso alle cariche elettive: le leggi elettorali delle Camere e degli enti locali promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

* Modificati gli istituti di democrazia diretta:
- aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare;
- introdotte garanzie procedurali per assicurarne il successivo esame e l'effettiva decisione parlamentare;
- abbassato il quorum per la validit� del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, � fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti;
- introdotto l'istituto del referendum propositivo e di indirizzo". 


Tutte le notizie