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Data: 17/10/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato può ottenere il rimborso delle spese anticipate (contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica) anche se non era formalmente il legale della parte, poiché non è il solo difensore effettivo ad aver diritto al recupero degli esborsi. E' quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 20649/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un legale che aveva agito dianzi giudice di pace chiedendo la condanna alla restituzione della somma di euro 818, oltre interessi, che aveva anticipato per il versamento del contributo unificato (con annesse marche da bollo e spese di notifica), in relazione a una citazione redatta nell'interesse della sua assistita. La richiesta veniva respinta, anche in appello, perché la cliente convenuta aveva evidenziato che il suo difensore era in realtà un altro, come risultava dal mandato e dagli atti di quel giudizio. Per il Tribunale (adito in sede di appello) nonostante l'avvocato avesse affermato di essere stato il difensore della cliente, mentre la collega di studio indicata in procura avrebbe rappresentato un mero prestanome, per sconfessare quanto emergeva dagli atti, l'appellante avrebbe dovuto almeno dimostrare la simulazione. La Cassazione però ha bocciato la decisione del Tribunale perchè non aveva ammesso le prove orali richieste dal legale ritenendole prive di valenza ai fini della decisione. Il Trubunale aveva scritto in motivazione che tali prove "avrebbero solo potuto dimostrare che l'avv. … aveva materialmente anticipato le somme in questione, il che non era mai stato in contestazione". Nel fare questo, però, la sentenza impugnata appare errata: illegittimità la mancata ammissione delle prove, posto che la domanda giudiziale era finalizzata proprio al recupero delle somme asseritamente anticipate. Né assume rilievo decisivo la circostanza per la quale non era stata dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale, posto che lo stesso tribunale ha dichiarato non essere in contestazione che la somma oggetto di causa era stata anticipata dal professionista. Sono quindi fondate anche le censure proposte dall'avvocato che mettono in luce la non decisività dell'esistenza di un rapporto professionale. Il giudice del rinvio, spiega il Collegio, dovrà provvedere a chiarire in modo coerente, se del caso anche con l'ammissione delle relative prove, quali siano stati i rapporti intercorsi tra le parti al fine di stabilire se l'avvocato abbia diritto o meno alla restituzione delle somme richieste, anche se versate a titolo di mera anticipazione e quindi a prescindere dall'esistenza di un rapporto professionale.
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