Data: 17/10/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Mentre i tributi erariali si prescrivono in dieci anni, interessi e sanzioni pretesi con l'avviso di pagamento notificato da Equitalia, soggiacciono alla prescrizione quinquennale e possono, pertanto, non essere pagati se la notificazione della cartella è avvenuta oltre tale termine, nonostante la prescrizione del credito principale sia quella ordinaria.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 7362/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una società contro un atto di Equitalia di cui la ricorrente chiedeva l'annullamento, eccependo l'intervenuta prescrizione di quanto richiesto nella cartella e la nullità degli interessi addebitati per omessa indicazione delle modalità di calcolo.

Per la CTR, per quanto riguarda i tributi erariali l'eccezione di prescrizione è infondata e va respinta: questi, precisa la Commissione, sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c. e si prescrivono, quindi, con il decorso di dieci anni. 

Nel caso in esame, i tributi richiesti nella cartella riguardavano l'IVA dovuta dalla ricorrente nel 2005 e le ritenute alla fonte non versate sempre nel 2005: la prescrizione dei due tributi si è interrotta con la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 31 dicembre del 2009. Ne consegue che al 3/6/2015, data della notifica dell'atto di intimazione, i tributi non erano prescritti ed erano pertanto dovuti.

Diverso è l'esito a cui perviene la Commissione, invece, per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione riguardo agli interessi sugli importi per i tributi. Gli interessi, si legge nel provvedimento, si prescrivono (ex art. 2948, n. 4, c.c.) nel termine breve di cinque anni, che tale rimane anche se la prescrizione del credito principale, ovvero nel caso in esame il credito per i tributi, sia quella ordinaria (cfr. Cass. 4704/2001). 

La stessa regola vale anche con riguardo alle sanzioni oggetto della intimazione di pagamento, il cui diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni come stabilito dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997. In conclusione, la ricorrente deve pagare l'importo dei tributi mentre vanno, invece, annullati gli interessi e le sanzioni in quanto prescritti. 

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