Data: 17/10/2016 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � E' operativo da oggi l'esercizio dell'opzione per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati per il gratuito patrocinio. A definire le indicazioni operative � il ministero della giustizia con la circolare del 3 ottobre scorso che d� attuazione alle disposizioni del decreto del 15 luglio scorso, il quale ha introdotto la possibilit� di compensare i crediti per spese, diritti e onorari spettanti ai legali per il patrocinio a spese dello Stato con i debiti relativi a imposte e tasse, compresa l'Iva, nonch� con i contributi previdenziali per i dipendenti.

Ecco, nel dettaglio, come funziona la procedura:

I crediti compensabili

I crediti da portare in compensazione hanno ad oggetto "spese, diritti e onorari" degli avvocati per l'attivit� di patrocinio a spese dello Stato, "sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non � stata proposta opposizione". Tali crediti possono essere compensati con quanto dovuto dai professionisti "per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonch� procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi".

Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla Cassa Forense (leggi in merito: "Avvocati: la Cassa non si pu� pagare con i crediti del gratuito patrocinio").

L'esercizio dell'opzione

La circolare ministeriale ricorda, nel dettaglio, che i crediti ammessi alla compensazione, devono essere liquidati dall'autorit� giudiziaria, con decreto di pagamento (a norma dell'art. 82 T.U.) e non devono risultare, neanche in parte, pagati.

Inoltre, in relazione agli stessi, deve essere stata emessa fattura elettronica, mentre nel caso di documento cartaceo questo dovr� essere registrato sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

La Pcc selezioner� le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali � stata esercitata l'opzione, comunicando agli avvocati creditori l'ammissione alla procedura di compensazione (per le fatture non ammesse, invece, l'opzione si intende revocata in automatico).

Sar� la stessa piattaforma a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla procedura, unitamente al codice fiscale e all'importo utilizzabile in compensazione, il tutto entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione.

I tempi

Per il 2016, l'opzione potr� essere esercitata a partire da oggi e sino al 30 novembre.

Per il prossimo anno, invece, potr� essere effettuata dal 1� marzo sino al 30 aprile.



Leggi anche: "Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati"



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