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Data: 18/10/2016 17:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza numero 5330/2016, ha fugato ogni dubbio residuo: i costi che l'avvocato sostiene in relazione alla sua attività professionale e indicati nella documentazione extracontabile non rappresentano mai ricavi. Il riferimento va al contributo unificato, alle marche da bollo e alle somme esborsate per partecipare alla commissione edilizia comunale. Detta così suona un po' strana, ma proviamo a spiegarci meglio. Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito di un accertamento ai fini Irpef ed Iva fatto nei confronti di un avvocato, dal quale era emerso che alcuni costi legati allo svolgimento dell'attività forense (tra i quali quelli sopra riportati) erano in realtà dei ricavi non dichiarati. Secondo il legale, tuttavia, si trattava di conclusioni errate. La Commissione capitolina, chiamata a dirimere la questione, ha accolto le sue doglianze, sebbene solo in parte. Quelli sostenuti per contributo unificato, marche e partecipazione alla commissione edilizia comunale, infatti, sono costi incontestatamente sostenuti dal contribuente e fondamentali al fine di svolgere la sua attività legale amministrativa o penale. Di conseguenza, il relativo importo va scomputato da quello che la Guardia di finanza ha considerato, invece, una somma non contabilizzata e, come tale, da riprendere a tassazione. Restano invece da riprendere altre voci che l'avvocato ha pure indicato indebitamente tra i costi, ovverosia dei bonifici con causale poco chiara, delle spese per lavori di ristrutturazione e un prestito per un investimento immobiliare. |
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