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Data: 19/10/2016 19:50:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi � E' arrivato nella serata di ieri il via libera definitivo alla nuova legge contro il caporalato, fortemente voluta dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e attesa da tempo. Montecitorio ha dato l'ok (con 190 voti a favore, 32 astenuti e nessun contrario) al testo, nella veste approvata dal Senato lo scorso agosto, che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche all'attuale disciplina e inasprendo le pene (con carcere fino a 6 anni e confisca dei beni) per chi sfrutta i lavoratori dell'agricoltura. Il fenomeno del caporalato, ossia "l'intermediazione illegale e lo sfruttamento lavorativo, prevalentemente in agricoltura" coinvolge, oggi, secondo le stime, circa 400mila lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed � diffuso in tutte le aree del Paese. Con questa legge, "attesa da almeno cinque anni � ha commentato a caldo il ministro Martina a margine dell'approvazione, ora ci sono gli "strumenti utili per continuare una battaglia che deve essere quotidiana, perch� sulla dignit� delle persone non si tratta".
Ecco le novit� in pillole:
Il nuovo reato di caporalatoLa nuova legge, che si compone di 12 articoli, riscrive innanzitutto il reato di caporalato introducendo la sanzionabilit� anche del datore di lavoro, l'applicazione di un'attenuante nel caso di collaborazione con le autorit�; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca e l'adozione di misure cautelari e il potenziamento della "Rete del lavoro agricolo di qualit�", in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura.
Le sanzioniIn particolare, il provvedimento riformula il delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, gi� inserito all'art. 603-bis c.p., prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni per l'intermediario e per il datore di lavoro e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato, approfittando del loro stato di bisogno. Viene sancito, inoltre, che se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena della reclusione, rispetto alla fattispecie-base, aumenta da cinque a otto anni e la multa da mille a 2mila euro per ogni lavoratore reclutato; � previsto l'arresto in flagranza. Le nuove regole individuano quale indice di sfruttamento anche la corresponsione reiterata di "retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi territoriali" e la violazione delle norme sugli orari di lavoro di lavoro e sui periodi di riposo". Previste attenuanti per si adopera ad evitare che l'attivit� delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilit� trasferite.
La confisca dei beniLa nuova legge, inoltre, sancisce che, come avviene con le organizzazioni criminali mafiose, al reato si accompagni sempre la confisca obbligatoria dei beni, del denaro o delle altre utilit� di cui il condannato risulti titolare (o abbia la disponibilit� a qualsiasi titolo) e non possa giustificarne la provenienza.
La tutela delle vittimeIl provvedimento inoltre estende le finalit� del Fondo Anti-tratta anche alle vittime del reato di caporalato, prevedendo l'assegnazione dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto ex art. 603-bis c.p. La modifica comporta la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato. L'ultima parte del provvedimenti introduce, infine, diverse misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo.
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