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Data: 17/10/2022 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Proroga delle indagini preliminari: art. 406 c.p.p.[Torna su]
La proroga delle indagini preliminari è un istituto previsto e disciplinato dal codice di procedura penale all'art. 406. Il Pubblico ministero infatti, se non deve chiedere l'archiviazione del procedimento, esercita l'azione penale che però non può durare all'infinito. Essa è infatti soggetta a precisi limiti temporali, la cui durata varia anche in ragione del reato su cui il Pm è chiamato a indagare. Come vedremo però, in alcuni casi, le indagini preliminari, anche se sottoposte a termini di scadenza definiti, possono essere prorogate. Durata delle indagini preliminari[Torna su]
Abbiamo anticipato che le indagini sono soggette a termini temporali stabiliti dalla legge. Precisamente l'art 405 c.p.p. fissa in sei mesi o un anno (per reati gravi) il termine di durata delle indagini preliminari. L'art. 407 c.p.p. prevede termini più lunghi: diciotto mesi e due anni per determinati delitti. Il termine decorre dal giorno in cui il nome della persona indagata è iscritto nel registro delle notizie di reato. Per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, il termine decorre da quando queste domande pervengono al P.M. Nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione a procedere il termine è sospeso dal momento in cui è avanzata la richiesta fino a quando il provvedimento non giunge al P.M. Quando è possibile chiedere la proroga delle indagini preliminari[Torna su]
Il termine di sei mesi per lo svolgimento delle indagini può essere prorogato se i reati per i quali si intraprende l'azione penale si rivelano particolarmente gravi o complessi. Ai sensi dell'art. 393 c.p.p. è possibile avanzare istanza di proroga anche nel caso in cui il P.M.o la persona offesa ne facciano richiesta per eseguire l'incidente probatorio. L'art. 406 prevede che il P.M., prima della scadenza del termine delle indagini, possa chiedere al giudice la proroga dei termini per una giusta causa. Il P.M. può comunque chiedere ulteriori proroghe quando le indagini si rivelano particolarmente complesse o quando c'è l'impossibilità oggettiva di concluderle entro i termini. Ogni proroga che viene concessa dal Giudice non può essere superiore a sei mesi. Per i reati contemplati dagli artt. 572, 589 secondo comma, 589-bis, 590 terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga può essere concessa solo una volta. Richiesta e concessione della proroga[Torna su]
La richiesta di proroga avanzata dal P.M. deve contenere i motivi per i quali si rende necessario prolungare le indagini preliminari e l'indicazione della notizia di reato per la quale viene formulata. Ai sensi dell'art. 406: "3) La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4) Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori." Negazione della proroga delle indagini preliminari[Torna su]
Qualora il Giudice, allo stato degli atti, ritenga che la proroga non debba essere concessa, entro dieci giorni fissa la data della udienza in camera di consiglio, notifica l'avviso al P.M., alla persona sottoposta alle indagini e a quella offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta. Nella stessa ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è scaduto, ne stabilisce uno non superiore a dieci giorni per consentire al P.M. di formulare richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la proroga[Torna su]
La proroga delle indagini non incide, se non limitatamente, sulla utilizzabilità degli atti compiuti dopo la concessione della stessa. Ai sensi del comma 8 dell'art. 406 c.p.p infatti: "Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. |
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