Data: 19/10/2016 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'accertamento tecnico preventivo � quel procedimento cautelare che il nostro ordinamento mette a disposizione di tutti coloro che hanno interesse a far verificare, prima di un eventuale giudizio, lo stato dei luoghi o la qualit� o la condizione di cose.

Con un'importante pronuncia (la numero 21045/2016 del 18 ottobre, qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha a tal proposito chiarito che le relative spese vanno poste in ogni caso a carico della parte richiedente.

Infatti, l'ATP ha una funzione probatoria che, tuttavia, potrebbe anche non essere poi "sfruttata" dalla parte che ha stimolato il procedimento. Di conseguenza, non pu� che essere questa parte a doversi fare carico delle anticipazioni necessarie, sebbene in via provvisoria.

Eventualmente, poi, nel giudizio di merito in cui venga acquisito l'accertamento tecnico preventivo sar� possibile ricondurre i costi sostenuti per il procedimento cautelare all'interno delle spese giudiziali e, quindi, porli definitivamente a carico del soccombente (salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale).

Nel caso di specie, invece, le spese dell'accertamento tecnico preventivo erano state poste a carico di tutte le parti in solido.

Per la Cassazione quindi, alla luce di tutto quanto visto, tale conclusione deve considerarsi errata: il decreto di liquidazione del compenso spettante al collegio peritale va cassato e delle spese dell'ATP deve farsi carico della parte richiedente.


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