Data: 19/10/2016 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'accertamento tecnico preventivo è quel procedimento cautelare che il nostro ordinamento mette a disposizione di tutti coloro che hanno interesse a far verificare, prima di un eventuale giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose.

Con un'importante pronuncia (la numero 21045/2016 del 18 ottobre, qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha a tal proposito chiarito che le relative spese vanno poste in ogni caso a carico della parte richiedente.

Infatti, l'ATP ha una funzione probatoria che, tuttavia, potrebbe anche non essere poi "sfruttata" dalla parte che ha stimolato il procedimento. Di conseguenza, non può che essere questa parte a doversi fare carico delle anticipazioni necessarie, sebbene in via provvisoria.

Eventualmente, poi, nel giudizio di merito in cui venga acquisito l'accertamento tecnico preventivo sarà possibile ricondurre i costi sostenuti per il procedimento cautelare all'interno delle spese giudiziali e, quindi, porli definitivamente a carico del soccombente (salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale).

Nel caso di specie, invece, le spese dell'accertamento tecnico preventivo erano state poste a carico di tutte le parti in solido.

Per la Cassazione quindi, alla luce di tutto quanto visto, tale conclusione deve considerarsi errata: il decreto di liquidazione del compenso spettante al collegio peritale va cassato e delle spese dell'ATP deve farsi carico della parte richiedente.


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