Data: 19/10/2016 20:50:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Disco verde da palazzo Madama alla legge di conversione del c.d. decreto efficienza (d.l. n. 168/2016), che contiene interventi sull'organico e gli uffici giudiziari ma anche norme che riformano il rito in Cassazione e il processo amministrativo telematico.

Il testo, che diventa quindi legge dello Stato, ha richiesto l'ennesima prova di fiducia da parte del Governo (approvata con 159 voti a favore, 24 contrari e 1 astenuto), apposta stamane dal ministro Boschi per blindare il provvedimento (nella veste licenziata dalla Camera), date le forti polemiche che l'hanno accompagnato nei giorni scorsi.

Salutato dall'esecutivo come "una riforma che smaltirà l'arretrato giudiziario in particolare per la Corte di Cassazione, vista la mole dell'arretrato pendente di oltre 100mila procedimenti, come ha dichiarato in dichiarazione di voto per il gruppo del Pd il senatore Giuseppe Lumia, capogruppo in commissione Giustizia, il d.l. è stato, invece, fortemente criticato invece sia dall'avvocatura (leggi: "Cassazione: la Camera approva la riforma") che dall'Anm (l'Associazione nazionale magistrati), per la quale, si è compiuto "un grande passo indietro" con una "legge di dubbia costituzionalità".

Ecco, nel dettaglio, i punti chiave della riforma:

Udienze civili a porte chiuse

La legge di conversione del d.l. efficienza prevede che il giudizio camerale innanzi alle sezioni semplici civili della Cassazione diventi la regola. Questa modifica, inserita con il fine di semplificare e ridurre il contenzioso, ha scatenato le ire dell'intera avvocatura, giacché ciò comporterà per le parti la possibilità di interloquire solo per iscritto, e la decisione della Corte avverrà soltanto in base alle carte depositate.

Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di trattazione in udienza pubblica (sia su iniziativa d'ufficio che su richiesta delle parti), delle questioni di diritto particolarmente importanti.

Definizione procedimenti e semplificazione filtro

Altre misure della riforma, estendono i casi in cui il procedimento può essere definito tramite ordinanza, incentivando in tal modo forme sintetiche di motivazione. Sul modello della Cassazione penale, viene superata la farraginosità dell'attuale filtro (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevedendo che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell'adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Previste, inoltre, meno formalità per rimettere gli atti alla sezione se il ricorso supera il filtro preliminare.

Proroga pensionamenti

A ricevere il via libera definitivo oggi sono anche le norme c.d. "salva apicali" sul trattenimento in servizio dei magistrati ai vertici della Cassazione, del Consiglio di Stato dell'Avvocatura e della Corte dei Conti.

Task force del massimario

Inoltre, ai fini della riduzione dell'arretrato in Cassazione viene confermato il potenziamento dell'organico, mediante la "task force" dei giudici del massimario che potranno essere aggregati alle sezioni (max 1 per collegio) se hanno almeno due anni di anzianità nel servizio. La misura è temporanea (non oltre i tre anni e non rinnovabile) e risponde al solo obiettivo di smaltire i processi pendenti.

Tirocini

L'immissione in servizio per i nuovi magistrati (nominati a seguito dei concorsi banditi) sarà più rapida, con il taglio del tirocinio da 18 a 12 mesi. Inoltre, per esigenze di copertura degli uffici sarà consentita anche la nomina degli idonei aldilà del numero dei posti banditi a concorso.

Infine, i giovani laureati, potranno effettuare anche in Cassazione il tirocinio valevole per l'accesso alla magistratura.

Processo amministrativo telematico

Sul fronte amministrativo, il testo dà il via libera all'ufficio per il processo a supporto dell'attività dei giudici e all'istituzione di una commissione di monitoraggio che, in vista dell'avvio del processo telematico, riferirà mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il provvedimento modifica, peraltro, diverse disposizioni del codice del processo amministrativo relative al domicilio digitale, alla possibile deroga al deposito telematico e alle copie informatiche degli atti processuali, introducendo altresì specifiche norme attuative e per la sinteticità degli atti.

Viene stabilita, tra l'altro, l'obbligatorietà (in luogo della possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che gli atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti di dimensioni fissati dal presidente del Consiglio di Stato.


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