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Data: 20/10/2016 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Commette reato di abbandono di minore la madre che lascia il figlio piccolo incustodito, anche se si tratta di poco tempo. Il genitore, infatti, benchè l'assenza sia breve, viene comunque meno ai suoi doveri di sorveglianza e cura creando una situazione di potenziale pericolo per il minore. Così si è espresso il Tribunale di Genova in una recente sentenza (n. 3650/2016, qui sotto allegata), confermando la condanna per il reato ex art. 591 c.p. nei confronti di una donna che, ospite di una struttura assistenziale, si era allontanata dalla stanza dove alloggiava lasciando il figlio di nove mesi da solo. Il piccolo veniva trovato, dopo circa 3 ore, da un'inserviente della struttura, mentre urlava disperato con la testa incastrata tra le sbarre del letto e a brevissima distanza da una finestra aperta, peraltro sporco dei propri bisogni perché non era stato cambiato da diverso tempo. Inutile per la donna negare di aver abbandonato il bambino e di averlo lasciato in compagnia di una propria parente ("non meglio specificata"), volendo così sensibilizzare il marito ai propri doveri di genitore. Per il giudice ligure, infatti, l'ipotesi di reato di cui all'art. 591 c.p. è stata concretizzata dall'imputata sia sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. Per quanto riguarda il primo aspetto, in particolare ha ricordato il tribunale, "la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo" (cfr. Cass. n. 35814/2015). Per quanto concerne il profilo soggettivo, inoltre, si legge in sentenza, "il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo" (cfr. Cass. n. 10994/2013). Alla luce di ciò è chiaro che, nel caso di specie, la donna lasciando il figlio di appena nove mesi poggiato su un comune letto e allontanandosi per un tempo significativo dall'abitazione, senza sincerarsi di affidarlo a persona di fiducia e capace di accudirlo, è venuta meno ai propri doveri di sorveglianza e di cura "producendo coscientemente una situazione di pericolo per il minore che avrebbe potuto, senza la dovuta sorveglianza, cadere dal letto e facilmente procurarsi delle lesioni". Per cui, la condanna è confermata.
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