Data: 22/12/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Guide di diritto penale

Cos'è lo stalking

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Prima di addentrarci nell'analisi del cyberstalking, occorre precisare brevemente cosa si intende per stalking.

Si tratta di un reato, formalmente inquadrato come "atti persecutori", integrato ogni qualvolta un soggetto pone in essere in maniera reiterata dei comportamenti molesti o minacciosi, idonei a cagionare nella vittima uno stato d'ansia o di paura duraturo e grave o un timore fondato per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o del partner o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Stalking tramite web

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I comportamenti che possono integrare il delitto di atti persecutori, nella sostanza, si estrinsecano quindi in minacce, molestie, pedinamenti, telefonate non gradite e così via.

Con la diffusione delle nuove tecnologie è molto frequente che essi vengano posti in essere in maniera virtuale, avvalendosi del web. In tal caso si parla generalmente di cyberstalking.

Oggi, infatti, il persecutore si avvale spesso di e-mail, cellulari e social network per "attaccare" la vittima in una maniera tale da ingenerare in essa ansia, terrore e preoccupazione.

Differenze tra stalking e cyberstalking

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Il cyberstalking, quindi, costituisce una modalità di estrinsecazione degli atti persecutori che si differenzia, nei fatti, dalla forma "classica" di stalking.

Quest'ultima, infatti, è spesso ispirata dal desiderio di entrare in contatto con la vittima, magari appostandosi sotto casa sua o facendo di tutto per incontrarla.

Nel cyberstalking, invece, l'approccio è solo virtuale e spesso anche incentivato dal fatto di non doversi confrontare con il contatto diretto con l'altro. Esso si estrinseca, ad esempio, nell'invio continuo di e-mail, nell'accesso a chat anche tramite falsi nomi, nell'intrusione in sistemi informatici altrui e così via.

Le enormi possibilità di comunicazione e interazione offerte dalla rete hanno peraltro fatto sì che il web sia divenuto un terreno fertile per gli atti persecutori, rendendo il fenomeno davvero allarmante.

Elementi costitutivi del reato

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In ogni caso, il cyberstalking è pur sempre stalking e gli elementi necessari affinché esso possa dirsi integrato sono gli stessi: la condotta stalkizzante deve essere ripetuta e tale da ingenerare ansia e paura nella vittima o da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

L'elemento soggettivo richiesto, poi, è il dolo generico, rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di realizzare una condotta intimidatoria, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite.

La portata del cyberstalking

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L'aumento di questa forma di atti persecutori, negli ultimi anni, è stato davvero significativo, tanto che in alcuni paesi (come Stati Uniti e Gran Bretagna) sono sorte delle associazioni specifiche per il sostegno alle vittime di cyberstalking e per lo studio dell'evoluzione del fenomeno al fine di ostacolarlo.

Del resto, come detto, l'abbattimento delle barriere fisiche e virtuali è idoneo ad incoraggiare gli stalker a spingersi oltre quanto nella vita reale riuscirebbero a fare, con conseguenze potenzialmente dannosissime. In internet, infatti, è agevole modificare la realtà e manipolarla, fingersi altri, comportarsi e relazionarsi diversamente.

Giurisprudenza sul cyberstalking

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Anche la giurisprudenza ha confermato che il cyberstalking può rappresentare una delle estrinsecazioni del reato di atti persecutori.

Ad esempio, con la sentenza numero 32404/2010 la Cassazione ha nei fatti riconosciuto la fattispecie delittuosa in ipotesi di "continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite internet (facebook)".

È poi interessante sottolineare anche che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 9 febbraio 2012, ha chiarito ancor meglio che "integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte riconducibili alle categorie del cd. stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), del cd. stalking comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del cd. cyberstalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai social network" (Foro It. 2012, 3, II, 159).

Tra le pronunce più recenti, si segnala la sentenza n. 16977/2020 della Corte di cassazione, che ha chiarito che, ai fini dell'individuazione della competenza a giudicare una fattispecie di cyberstalking, viene in rilievo non il luogo in cui sono commesse le singole condotte idonee a integrare il reato, ma il luogo in cui il disagio della vittima è degenera in uno stato di prostrazione psicologica.

Leggi anche la guida sullo stalking


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