Data: 22/10/2016 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Se il marito non paga le spese di mantenimento per la figlia minore, la moglie non pu� limitarsi a pretenderne il pagamento senza dettagliare i costi sostenuti. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 21241/2016, depositata il 20 ottobre (qui sotto allegata).

Terreno di scontro nella vicenda portata all'attenzione della S.C. � il mantenimento della figlia minore. La ex sostiene che il padre � inadempiente all'obbligo di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie, come stabilite in sede di separazione consensuale. Procede, dunque, a notificargli atto di precetto per oltre 62mila euro e relativo titolo esecutivo "costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale".

Ma per i giudici di merito il precetto � inefficace, in quanto la donna non ha allegato all'atto alcuna documentazione di spesa.

Il Tribunale rilevava inoltre la presenza in merito di due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno pi� "rigoroso", secondo il quale "il verbale di separazione non pu� costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale"; l'altro, pi� "liberale", secondo cui "il verbale suddetto pu� costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro".

Tuttavia, anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, nel caso di specie, sottolineavano i giudici, la donna non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa, per cui l'atto di precetto non poteva che ritenersi inefficace.

Tale visione � condivisa anche dagli Ermellini, giacch� la madre aveva ingiunto al padre debitore il pagamento della somma senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali, precisando, soltanto con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, "quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinarie � e quanta per quelle � straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa".

� dunque evidente, hanno concluso i giudici della terza sezione, che un atto di precetto come quello notificato dalla donna "mai potrebbe produrre gli effetti suoi propri, per - a tacer d'altro - totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo". Questo perch�, "il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce � s� - idoneo titolo esecutivo (�) ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entit�". Operazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto "e non gi� nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto".


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