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Data: 26/10/2016 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Via libera al cumulo giuridico delle sanzioni catastali. E ciò anche per le sanzioni amministrative irrogate a seguito della omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o variazione. E' questa la posizione assunta quest'estate dall'Agenzia delle Entrate, con una comunicazione interna del 12 luglio, mediante la quale l'amministrazione si è espressa a favore dell'applicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni catastali (ovverosia quelle comminate per violazione di obblighi di dichiarazione al Catasto). Una posizione che, come denunciato da Panorama (leggi: "Il fisco scopre di aver applicato multe eccessive. Ma non lo dice a nessuno"), è rimasta all'oscuro di molti, dato che nessun riflettore è stato acceso rischiando così di farla passare inosservata. Come si legge nel provvedimento pubblicato sulla rivista, infatti, l'Ade ha riconosciuto che l'articolo 12 del decreto legislativo numero 472/1997 si applica anche in caso di sanzioni amministrative irrogate a seguito della omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o variazione. Il primo comma di tale norma, in particolare, così recita: "E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione". L'Agenzia ha a tal proposito ricordato cosa debba intendersi per violazione meramente formale, per violazione formale e per violazione sostanziale. Si è infatti precisato che una violazione può dirsi meramente formale quando essa non incide sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo né pregiudica l'esercizio del potere accertativo e di controllo dell'amministrazione. Si ha invece una violazione formale quando essa non incide sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo ma, nonostante ciò, pregiudica comunque l'esercizio del potere accertativo e di controllo dell'amministrazione. Infine si parla di violazione sostanziale quando essa cagiona delle conseguenze sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo. Fatta questa necessaria premessa, con un ampia e articolata motivazione, l'Agenzia è giunta quindi alla conclusione che la violazione delle disposizioni di cui al r.d.l. n. 652/1939 debba ritenersi di natura formale. Di conseguenza, tutti i contribuenti che abbiano commesso più violazioni formali, hanno ora la possibilità di pagare solo la sanzione di importo maggiore aumentata da un quarto al doppio. Tuttavia, se per il futuro non c'è più alcun dubbio, per il passato il da farsi non è così scontato. In realtà, sarebbe possibile riavere i soldi versati in eccesso anche per le sanzioni già pagate, solo, però, se non sono passati i cinque anni necessari per la prescrizione. |
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