Data: 12/06/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6224 del 29 aprile 2002, ha stabilito che i compensi spettanti ai professionisti per i lavori svolti nell'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 ss. cc. debbono considerarsi crediti di valuta.
Essi non si trasformano in crediti di valore neppure nel caso di inadempimento del cliente.
Ne discende che, in caso di mora, gli interessi su tali somme sono dovuti in misura legale, mentre, ai fini del riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, incombe sul creditore un onere di allegazione che dia modo di verificare l'esistenza concreta del danno in relazione alle qualità personali del creditore e all'attività di fatto esercitata.

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