Data: 18/04/2005 - Autore: www.dirittosuweb.com.
L'Autorità Garante della Privacy ha precisato nel Provvedimento del 3 marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005) le regole che i candidati e le forze politiche, impegnate nelle attività di comunicazione e propaganda per le prossime consultazioni elettorali e referendarie di aprile e maggio 2005, devono seguire nel pieno rispetto del Codice della Privacy. Questi tipi di attività infatti comportano l'uso dei dati personali dei cittadini, in particolare nel momento in cui vengono utilizzati sistemi di comunicazione elettronica: sms, Mms, email. Le regole, dettate dal Garante, pertanto confermano e rafforzano, alla luce delle novità introdotte dal Codice della Privacy, il quadro di garanzie già fissato lo scorso anno, nel Provvedimento del 12 febbraio 2004, in occasione delle elezioni. Chi effettua propaganda elettorale tramite cellulari, fax, sms, Mms ed email ha l'obbligo di dare l'informativa ai cittadini e di ottenerne il consenso prima di effettuare qualsiasi comunicazione. In particolare, come sottolineato più volte dal Garante, gli indirizzi email non sono fonti pubbliche utilizzabili liberamente, quindi è illecito il loro uso senza il consenso preventivo. Sono stati esonerati fino al 30 giugno 2005 i partiti politici ed i candidati dal fornire l'informativa agli interessati solo se inviino materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti ?santini?) e purchè utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da tutti e solo per finalità elettorali. Questi dati potranno essere conservati anche successivamente solo se saranno informati in modo semplice e sintetico tutti gli interessati entro il 30 settembre 2005, altrimenti entro tale termine i dati dovranno essere distrutti. Per l'attività di propaganda non possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati i dati relativi alle persone che hanno votato. Parimenti, è illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentati di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. Inoltre i titolari di cariche amministrative, politiche ed elettive, che nell'esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. Infine è illecito utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria, a fini di propaganda elettorale senza previo consenso informato degli interessati, anche per sostenere candidati interni. Il cittadino, in qualsiasi momento, può opporsi all'ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se, nei casi previsti, il cittadino non è chiamato ad esprimere il consenso o non riceve l'informativa, può avvalersi delle tutele previste dal Codice della Privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati che lo riguardano ed in caso di mancato riscontro può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante. In ultimo, si ricorda che partiti, movimenti o comitati elettorali sono tenuti ad adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.
Autore: Romina Ridolfi
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