|
Data: 29/10/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.p.r. 12 settembre 2016 n. 194 (qui sotto allegato) molti procedimenti amministrativi saranno ben presto più semplici e veloci. Ci si riferisce, in particolare, a quei procedimenti inerenti gli insediamenti produttivi rilevanti, le opere di rilevante impatto sul territorio e l'avvio di attività imprenditoriali che possono avere effetti positivi sull'economia e sull'occupazione. Procedimenti semplificatiPiù nel dettaglio, la semplificazione riguarderà i procedimenti che hanno ad oggetto le autorizzazioni e le licenze, le concessioni non costitutive, i diversi permessi o nulla osta necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, per l'avvio di nuove attività e per lo stabilimento degli impianti produttivi. I procedimenti di tal genere sono interessati delle novità anche se la loro competenza è delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico e delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica. AccelerazioneL'accelerazione avverrà con la riduzione (in misura non superiore al 50% rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n, 241/1990) dei termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e per l'avvio delle attività. L'effettiva riduzione dipenderà dalla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. Essa potrà inoltre riguardare sia i singoli procedimenti che tutti quelli necessari per la realizzazione dell'intervento. Potere sostitutivo
L'altra rilevante novità è rappresentata dalla possibilità, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare gli atti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in caso di inutile decorso dei termini (pieni o ridotti). Tale potere sostitutivo potrà essere delegato ad un soggetto di comprovata competenza ed esperienza, fissando comunque un nuovo termine per la conclusione del procedimento. Se l'intervento coinvolge esclusivamente o prevalentemente il territorio di una regione,di un comune o di una città metropolitana e non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, la delega ricadrà in capo al Presidente della regione o al Sindaco. In ogni caso, prima di esercitare i poteri sostitutivi, bisognerà aver diffidato l'organo competente. PersonaleI soggetti dei quali il titolare del potere sostitutivo potrà avvalersi sono scelti tra dipendenti pubblici dotati di elevate competenze tecniche amministrative maturate presso uffici nei quali si svolgono procedimenti analoghi. Deve essere assicurata la presenza di personale posto in posizione di elevata responsabilità. In ogni caso, al personale utilizzato a tal fine (che resta al servizio dell'amministrazione di appartenenza) non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello che già ricevono. Più in generale, l'intero regolamento dovrà essere attuato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. InterventiGli interventi per i quali possono operare la semplificazione e l'accelerazione sono individuati da ciascun ente territoriale entro il 31 gennaio di ogni anno. A questi se ne possono aggiungere che non sono stati inclusi nel predetto elenco ma che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (che deve provvedervi entro il successivo 28 febbraio), con documentazione probatoria, ritenga idonei a produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 31 marzo, infine, saranno individuati i singoli progetti cui si applicheranno le disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione. L'individuazione avviene con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate che partecipano, ciascuno per la rispettiva competenza, alla seduta del Consiglio dei ministri. I criteri di selezione saranno stabiliti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del d.p.r.. |
|