Data: 04/11/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'assistenza e la fedelt� tra coniugi � un valore fondamentale, che ha risvolti su tante cose, anche su eventuali donazioni fatte dall'uno nei confronti dell'altro.

Basti pensare che dalla sentenza numero 22013/2016 del 31 ottobre (qui sotto allegata) � arrivato il via libera della Corte di cassazione che ha sancito la legittimit� della revoca della donazione ad opera del notaio in caso di ingratitudine del coniuge donatario.

I giudici di legittimit�, in particolare, si sono pronunciati su una vicenda che aveva come protagonisti un uomo, che aveva avuto un brutto incidente con gli sci, e sua moglie che, invece di assisterlo, aveva intrapreso una relazione clandestina extraconiugale.

Per la Cassazione, il comportamento della donna ha tutti i presupposti per legittimare la revoca della donazione di un immobile che il marito aveva fatto in suo favore. Ci� in particolare se si guarda all'intrattenimento della relazione con un altro uomo, circostanza idonea a ledere l'immagine sociale del marito.

Del resto, l'ingiuria grave richiesta come presupposto per la revocabilit� di una donazione per ingratitudine � identificabile in un comportamento esteriorizzato che rende palese ai terzi "l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti".

Dinanzi a un tale scenario, per i giudici non pu� darsi rilevanza alla supposta condotta del marito, che la donna aveva accusato di non essere a sua volta del tutto morigerato.


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