Data: 13/06/2002 - Autore: Francesca Romanelli
La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti, anche sotto il profilo del danno biologico, per la lesione del proprio diritto ad eseguire la sua prestazione di lavoro sulla base della sua qualifica professionale rivestita (lesione che può determinare una dequalificazione del dipendente) è tenuto a fornire la prova del danno affinchè se ne possa poi dare una valutazione equitativa.
Tale danno, secondo la Corte, non si pone infatti quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella sopraindicata categoria, onde non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno subito fornirne la prova in base alla regola generale dell'art.2697 c.c.?

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