Data: 26/11/2016 18:30:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marco Avecone - Non sono validi i verbali elevati per violazione della zona a traffico limitato, nell'ipotesi di assenza o insufficiente segnaletica stradale. Lo ha sancito il giudice di pace di Napoli, in una vicenda in cui parte ricorrente, nell'esporre i fatti di causa evidenziava come un motociclista al fine di raggiungere il proprio luogo di lavoro, dalla propria abitazione, giunto in prossimità di un varco telematico di una Ztl, segnalato a norma di legge, decideva, in totale buona fede e proprio al fine di evitare eventuali contravvenzioni conseguenti alla violazione della zona a traffico limitato, di imboccare la strada parallela (facente parte anch'essa della Z.T.L.). Circostanza che naturalmente si ripeteva per diversi giorni nelle successive settimane sino alla notifica del primo verbale. Invero, il ricorrente, tra le varie eccezioni formulate con l'atto introduttivo, deduceva in particolare come l'accesso a detta ultima strada risultava totalmente sprovvisto di qualsivoglia segnaletica orizzontale, luminosa e comunque delle necessarie indicazioni relative alla presenza di strumentazione elettronica atta ad accertare le violazioni al Codice della Strada, il tutto in palese contrasto con le previsioni dell'art. 7 commi 9 e 10.

Parte ricorrente aggiungeva inoltre che la suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere in alcun modo segnalata, risultava impossibile anche da individuare da parte dell'utenza della strada, in quanto installata sul lato sinistro della carreggiata, in prossimità di un edificio. Ciò posto, il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'invalidità dei verbali elevati secondo le suddette modalità.

Con sentenza n. 28210 del 2014 il Giudice di Pace di Napoli, sez. civ. VIII, Dott. Rufini, accoglieva il suddetto ricorso e dichiarava nulli i verbali elevati mediante strumentazione elettronica per violazione della Ztl precisando che "l'art.
7/10 del codice della strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso,
segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall'utente della strada (art. 77 e ss. del reg. att. Del C. della S.) a tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a
una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall'utente della strada anche in
relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano). La rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di
accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l'inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, nel caso de quo, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l'effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l'intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l'onere di provare tale circostanza (Cass. n. 608 del 2011)".

Ciò posto, il Comune convenuto nel corso del giudizio non forniva alcun elemento di prova in merito e pertanto il Giudice adito accoglieva il ricorso dichiarando la nullità dei verbali in contestazione.

Avv. Marco Avecone

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