Data: 10/11/2016 18:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli
TFR - guida e risorsa di calcolo

di Valeria Zeppilli – L'articolo 2120 del codice civile sancisce che il prestatore di lavoro, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a prescindere dalla causa che la ha originata), ha diritto al cd. trattamento di fine rapporto, generalmente noto come TFR.

Si tratta di un emolumento, introdotto dalla legge numero 297/1982 in sostituzione della vecchia indennità di anzianità, che ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale e che permette al lavoratore di godere di una determinata somma di denaro che compensi le difficoltà comunque derivanti dalla perdita della sua occupazione.

Inadempimento del datore di lavoro

L'importo del TFR è dato dall'accantonamento annuo di una quota di retribuzione calcolata dividendo per 13,5 l'importo della retribuzione dovuta per l'anno di riferimento (comprensiva di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e ad eccezione dei rimborsi spese). Esso, materialmente, è erogato dal datore di lavoro.

Purtroppo sempre più frequentemente accade che quest'ultimo sia inadempiente e che, al momento della cessazione del rapporto con un suo lavoratore, ometta di pagare il trattamento di fine rapporto.

Vediamo quindi cosa possono fare i prestatori di lavoro per tutelarsi rispetto a tale evenienza.

Messa in mora dell'azienda

La prima cosa da fare è quella di inviare al datore di lavoro una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo si mette in mora, diffidandolo a pagare le somme dovute entro una determinata data e riservandosi, in caso di mancato pagamento, di adire le vie legali con notevole aggravio di spese per l'inadempiente.

È preferibile avvalersi, nell'effettuare una simile operazione, dell'opera professionale di un avvocato ed, eventualmente, anche di quella di un consulente del lavoro che effettui i conteggi esatti dell'importo da richiedere.

Tentativo di conciliazione e ricorso giudiziale

Qualora nonostante la messa in mora l'azienda continui a non pagare, il recupero del TFR non potrà non passare per le vie legali.

Eventualmente, in via preliminare, si potrà provare ad effettuare un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro: questo passaggio, tuttavia, non è obbligatorio.

Se si pensa che ci siano margini per una conciliazione, però, è consigliabile esperirlo per l'abbattimento dei tempi necessari per venire in possesso delle somme che esso comporta.

Altrimenti, la strada è quella di presentare (sempre tramite un avvocato) un ricorso alla sezione lavoro del Tribunale competente per territorio, al fine di far accertare l'effettiva consistenza del TFR del quale si ha diritto e di ottenere la condanna del datore di lavoro al suo versamento.

Nel caso in cui ne sussistano i presupposti, si potrà procedere direttamente anche con un ricorso per decreto ingiuntivo e con la successiva esecuzione nei confronti del datore di lavoro inadempiente. La prova scritta deve necessariamente essere offerta mediante buste paga o CUD.

In ogni caso si ricorda che il trattamento di fine rapporto si prescrive in generale in cinque anni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2948 del codice civile. La prescrizione è invece decennale, ai sensi dell'articolo 2953, se il TFR è riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato.

Fallimento dell'azienda

Nel procedere al recupero del TFR deve gettarsi un occhio attento alla situazione debitoria generale dell'azienda e capire se, ove necessario, ricorrono i presupposti per il fallimento.

In argomento si ricorda, infatti, che i crediti dei dipendenti rientrano tra quelli che in tale sede devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto agli altri.

Il Fondo di garanzia

Come extrema ratio il trattamento di fine rapporto può essere recuperato facendo ricorso all'apposito fondo di garanzia istituito presso l'Inps con la legge numero 80/1992, che interviene in tutti i casi in cui nell'ambito di una procedura concorsuale è stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro o quando questi non sia assoggettabile alle predette procedure.

Più precisamente, nel caso di accertamento dello stato di insolvenza all'esito di una procedura concorsuale, la domanda di accesso al fondo va presentata dopo che siano passati quindici giorni dal deposito dello stato passivo o dalla pubblicazione della sentenza con la quale il concordato preventivo è omologato.

Nell'altra ipotesi, invece, il pagamento va chiesto dopo che l'esecuzione forzata sia stata esperita e le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Il fondo effettua i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta e si surroga nel diritto del lavoratore nel privilegio sul patrimonio del datore di lavoro.

Non può operare, tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro sia un'azienda esattoriale (per la quale del TFR si fa carico direttamente il fondo esattoriali), un'azienda dazio (per la quale del TFR si fa carico il CONSAP), un'azienda del gas, un'amministrazione dello Stato o parastatale, una Regione, una Provincia o un Comune, un'Azienda agricola (sebbene limitatamente agli operai a tempo determinato, agli impiegati e ai dirigenti, per i quali il TFR è a carico dell'EMPAIA).

Il TFR dei giornalisti professionisti, infine, è garantito dall'INPGI.

Vedi anche:
- Il TFR - guida legale
- Strumento di calcolo del TFR
- Articoli e sentenze sul TFR



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