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Data: 27/04/2005 - Autore: www.ilcaso.it L'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie concernente l'anatocismo trimestrale) è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. mentre quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale va individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti. Il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale non costituisce adempimento di obbligazione naturale: difetta infatti la spontaneità richiesta dall'art. 2034 c.c. essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale. |
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