Data: 11/11/2016 15:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marco Furlan - La L. 120/2010 ha riformato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) inserendovi la possibilità per il contravventore di richiedere al giudice penale di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (LPU).

Questo tipo di sanzione sostitutiva era già prevista nella legislazione istitutiva della competenza penale del Giudice di Pace (art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000) ma in tale ambito non aveva trovato piena applicazione.

Si tratta della possibilità per il condannato di effettuare lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze. Tutti questi enti devono necessariamente aver stipulato una previa convenzione con il Tribunale che li abiliti in tal senso.

Ogni giorno di LPU viene equiparato ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria. Risulta una sanzione sostitutiva particolarmente appetibile a quanti, ad esempio, non sia concepibile la sospensione condizionale della pena e dovrebbero pagare ingenti somme di denaro (pari anche a decine di migliaia di euro) o, addirittura, potrebbero vedersi aprire le porte del carcere.

Ulteriori benefici a favore del reo che sia stato ammesso a svolgere tale tipo di attività sono che al termine del periodo di servizio presso l'ente, il Giudice qualora il lavoro sia stato svolto con esito positivo, pronunci l'estinzione del reato, dimezzi il periodo di sospensione della patente di guida e revochi il provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato (confisca che è disposta, tuttavia, solo nel caso in cui il valore alcolico del
conducente fosse superiore a 1,5 g/l o per i casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). 

Degno di nota è il fatto che questo tipo di misura sostitutiva possa essere concessa una sola volta e mai a coloro che in costanza dell'accertamento abbiano provocato un incidente stradale. La lettera della norma parrebbe suggerire che tale ultima esclusione sia da applicare solo a quanti siano in una qualche misura (anche se minima)
responsabili di un sinistro. Sembrerebbe, quindi, che ove vi sia un incidente stradale, ma in alcun modo riferibile alla condotta di guida della persona sorpresa in stato di ebbrezza, ciò non sia d'ostacolo alla concessione della misura sostitutiva in questione.

Terminati i lavori di pubblica utilità, l'ente presso il quale essi sono stati svolti comunica all'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) il buon esito (o meno del gli stessi) L'UEPE a sua volta ne relaziona il Giudice dell'Esecuzione che a fronte della positiva effettuazione dei lavori di pubblica utilità, formalizza
l'effetto estintivo del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida ed - eventualmente - la revoca della confisca dell'autovettura.

Particolari problemi applicativi sorgono, circa il periodo di sospensione della patente di guida stante la previa sospensione in via cautelare disposta dal Prefetto. I lunghi tempi dell'azione penale, infatti, potrebbero inficiare l'effetto benefico della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente conseguente allo svolgimento
proficuo del lavoro di pubblica utilità. Si faccia questo esempio: il Prefetto in costanza di un tasso alcolico pari a 0,85 g/l sospende la patente in via cautelare per il minimo, ossia sei mesi. Lo stesso periodo di sospensione potrebbe essere disposto in via sanzionatoria – e dopo alcuni mesi - dal Giudice penale il quale, poi, lo
dimezzerebbe nel caso di LPU con esito positivo. Il reo, quindi, in quest'ultimo caso potrebbe scontare solo tre mesi di sospensione della patente. Nel frattempo però egli è ancora sottoposto all'Ordinanza del Prefetto che in via provvisoria aveva disposto il minimo di Legge (sei mesi). Quid juris? Un eventuale rimedio, a parere dello scrivente, potrebbe essere quello di richiedere immediatamente al Giudice l'applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. (cd. patteggiamento) con la conversione in LPU e, contestualmente, avanzare istanza al Prefetto di sospensione/revoca della sua Ordinanza in attesa dell'esito positivo dei LPU e del conseguente provvedimento definitivo del Giudice Penale anche per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida. I dubbi, tuttavia, permangono per la difficoltà di reperire in tempi brevi un ente accondiscendente ai LPU, per la possibilità che, comunque, l'udienza penale susseguente alla richiesta di patteggiamento sia fissata dopo alcuni mesi e per l'eventualità che il Prefetto non conceda la sospensione/revoca
della propria Ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida.

Altro stratagemma, sempre nella medesima direzione, potrebbe essere quello - una volta reperito un ente disposto ad accogliere a lavorare l'indagato - di farsi rilasciare una dichiarazione in tal senso e produrla al Pubblico Ministero affinché ne tenga conto nell'eventuale richiesta di Decreto penale di condanna. Del resto la stessa Legge prevede che se non vi sia opposizione da parte dell'imputato possa esser disposta la conversione in LPU anche con il Decreto Penale. Entrambe le suddette soluzioni produrrebbero, inoltre, l'ulteriore vantaggio di far tornare più velocemente in possesso dell'indagato la sua autovettura nel caso fosse sottoposta a sequestro e confisca.

Alcune Prefetture, danno la possibilità di riottenere la patente di guida dopo aver scontato la metà del periodo di sospensione comminato in via cautelare/provvisoria, sempre che si producano: la prova di aver chiesto in Tribunale di poter svolgere i lavori di pubblica utilità, la dichiarazione di disponibilità dell'ente in tal senso, nonché il certificato della locale Commissione medica patenti che dichiari idoneo alla guida il contravventore. Motivo per cui sarà opportuno che quest'ultimo si sottoponga il prima possibile a visita medica presso detta Commissione.

Avv. Marco Furlan

Foro di Treviso

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