Data: 16/11/2016 12:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marco Furlan - Se viene ritirata la patente per essere incorsi nei reati di guida in stato di ebbrezza (sopra la soglia di 0,8 g/l), sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per il rifiuto opposto all'accertamento, la locale
Prefettura sospender� la patente di guida in via cautelare (provvisoria) fintantoch� in materia non si pronunci il Giudice penale. E' importante sottolineare che non � possibile impugnare autonomamente il verbale redatto dall'organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) in quanto � necessario attendere la notifica da parte del Prefetto dell'Ordinanza di sospensione della patente. Questa Ordinanza, al contrario di quanto si pensa, non � nulla se non viene notificata in 15 giorni dal ritiro della patente. Infatti, l'art. 218 C.d.s. prevede che il Prefetto ricevuti gli atti da parte dell'organo accertatore, emani entro i successivi 15 giorni l'Ordinanza di sospensione della patente (la norma dice "emana" e non "notifica") con la conseguenza che essa ben possa esser
notificata anche a distanza di mesi. Sul punto per�, stante la natura cautelare di detta sospensione, la Cassazione ha statuito che detta notifica debba intervenire in un tempo "ragionevole".

E' il caso di sottolineare che in dette ipotesi non si possa ottenere il permesso di guida per determinate fasce orarie di cui all'art. 218 C.d.s. in quanto trattasi di reati e la stessa norma lo esclude.

Contro l'Ordinanza Prefettizia � possibile proporre opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace al fine di riottenere la patente, e trattandosi di controversia di valore indeterminabile, non ci si pu� difendere da soli ma servir� l'ausilio di un avvocato.

Il Giudice di Pace, in presenza di fondati motivi e di pericolo nel ritardo pu� sospendere l'Ordinanza della Prefettura gi� al momento del deposito del ricorso (e far restituire la patente) fissando poi per la trattazione della causa un'apposita udienza. Molto spesso, in ogni caso, la sospensione concessa dal Giudice di Pace viene comunque subordinata alla presentazione del certificato di idoneit� psicofisica della Commissione medica patenti, con la conseguenza che fintantoch� non si viene dichiarati idonei, comunque non si potr� riottenere il permesso di guida. Ci� avviene per ragioni di tutela della pubblica incolumit� (si vuole scongiurare che si ponga ulteriormente alla guida un soggetto alcol/tossico dipendente).

Ulteriore considerazione riguarda la opportunit� o meno di presentare tale ricorso a fronte del fatto che, comunque, successivamente il Giudice penale oltre alla pena detentiva e/o pecuniaria comminer� la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in via definitiva.

Quindi, avr� un senso proporre ricorso al Giudice di Pace per riavere la patente al pi� presto, in due casi:

- se vi � speranza/possibilit� di essere poi assolti in sede penale (nel qual caso la sospensione cautelare della patente sarebbe un'ingiusta misura);

- se si rischia di scontare in via cautelare una sospensione patente superiore rispetto a quella che poi il Giudice penale andr� a determinare in via definitiva. Ci� avviene, ad esempio, per il caso in cui l'indagato voglia effettuare i lavori di pubblica utilit� previsti dall'art. 186 nonies C.d.s. e vedersi dimezzare il periodo di sospensione della patente di guida.

Il periodo di sospensione della patente disposto dalla Prefettura in via cautelare, comunque, verr� decurtato dal periodo della pari sanzione disposta in via definitiva dal Tribunale penale.

Avv. Marco Furlan

Foro di Treviso

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