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Data: 14/11/2016 09:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti Avv. Daniele Paolanti - Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 47/2016 è scattato per tutti i professionisti regolarmente iscritti all'albo degli avvocati l'obbligo della continuità professionale. Detto atto normativo, contenente il "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense" introduce determinati obblighi dal momento che ogni tre anni i vari Consigli dell'Ordine dovranno verificare, per ciascun iscritto, l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, rimanendo esclusi da detto accertamento solo coloro i quali siano iscritti da meno di cinque anni. L'esercizio effettivo, continuativo e prevalenteIl sistema di accertamento introdotto dovrà rivelarsi funzionale a verificare che ogni singolo professionista svolga con soluzione di continuità ed in modo effettivo la professione, individuando a tal fine dei parametri sulla cui base sarà fondato l'accertamento. Ai sensi dell'art. 2 comma II del D.Lgs. 47/2016 si considera effettivo l'esercizio della professione del legale quando questi "a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva; b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati; c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista; d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge". Per non gravare eccessivamente sui giovani professionisti è stato introdotto come limite all'accertamento quello dei giovani che siano iscritti da meno di cinque anni, indi per cui costoro sono sottratti all'applicazione della disciplina. Modalità di presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisitiCiascun avvocato sarà tenuto a trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma II del D.Lgs. 47/2016 secondo le modalità di cui all'art. 2 comma IV il quale prevede che le informazioni de quibus saranno trasmesse nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Nel comma 5 è disposto che "Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita' con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dunque ricapitolando, l'accertamento sarà compiuto dai vari COA nel momento in cui, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto di cui sopra, verranno determinate le modalità con cui ciascun consiglio circondariale provvederà ad individuare con sistemi automatici le varie dichiarazioni sostitutive. E se i requisiti non sussistono?Laddove un avvocato non disponga dei requisiti essenziali tracciati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 47 del 2016 potrà essere cancellato dall'albo. Tuttavia, prima dell'adozione di siffatto provvedimento, sarà inoltrata al legale una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, laddove impossibile, a mezzo raccomandata. Il professionista potrà presentare osservazioni scritte entro il termine di trenta giorni e chiedere di essere sentito per esporre le sue ragioni. Tuttavia l'avvocato che è stato cancellato dall'albo potrà nuovamente iscriversi laddove dimostri di aver acquisito tutti i requisiti necessari per dimostrare l'esercizio continuativo ed effettivo dell'attività, ma, nelle ipotesi in cui difetti dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 2 (e sia stato cancellato per detta ragione) non potrà iscriversi nuovamente se non decorsi dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di cancellazione sia divenuto esecutivo. |
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