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Data: 12/11/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo del Tribunale ove ha sede il suo domicilio professionale, deve comunicare se sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati. Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense, nel parere del 16 marzo 2016, n. 40, pubblicato l'8 novembre sul sito istituzionale. Il CNF si è espresso a seguito del quesito n. 149 sollevato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Il COA meneghino ha tirato in ballo l'obbligo previsto dall'art. 7 della L. 247/2012, per chi chiede l'iscrizione all'albo degli avvocati, di indicare se sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati. In particolare il COA chiede se tale circostanza debba essere comunicata e, in caso positivo a chi. Il Consiglio Nazionale Forense rammenta che l'art. 7 della L. n. 247/2012 dispone che "l'avvocato deve iscriversi nell'Albo del circondario del Tribunale dove ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui esercita la professione in modo prevalente" e richiede a tal fine "una attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve risultare se sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni". Quest'ultima norma, chiarisce il parere, dispone a sua volta, che "i magistrati giudicanti e requirenti delle Corti d'appello e dei tribunali ordinari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti sino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato". La dichiarazione di cui all'art. 7 della legge professionale, conclude il CNF, essendo diretta ad evitare l'incompatibilità di sede di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, deve essere comunicata dal Consiglio dell'Ordine al locale Consiglio giudiziario, competente in materia di valutazione della suddetta incompatibilità.
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