Data: 05/12/2016 17:00:00 - Autore: VV. AA.

Avv. Chiara Mussi - All'esito di un procedimento penale conclusosi con una condanna può non seguire l'esecuzione della pena qualora venga concesso il beneficio della sospensione condizionale, previsto e disciplinato dall'articolo 163 del codice penale. Presenti tutti i presupposti previsti dalla legge, il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena per cinque anni se si tratta di delitto e per due anni se si tratta di una contravvenzione.

La concessione del beneficio può essere subordinata all'adempimento di determinate obblighi, tra cui ad esempio il pagamento di somme di denaro a favore delle parti civili costituitesi in giudizio e ciò a titolo di

risarcimento dei danni subiti ed accertati in sede processuale. Ove il pagamento non avvenga nei termini
stabiliti, il giudice potrà richiedere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, dando così
avvio all'iter di esecuzione della medesima.

Ma è possibile contrastare la richiesta di revoca?

La risposta è affermativa, nel senso che va fornita al giudice dell'esecuzione la prova di trovarsi nell'impossibilità economico - finanziaria di far fronte all'obbligo. Tale tesi è sostenuta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al
risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità ad adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio" (Cass. Pen. Sez. I n. 43905/2003). E' chiaro allora che lo stato di indigenza non arbitrariamente procurato dall'obbligato o comunque oggettivo debba rilevare ai fini della decisione del giudice
dell'esecuzione di non revocare il beneficio in precedenza concesso dal giudice di merito.

Avv. Chiara Mussi

Foro di Busto Arsizio (VA)

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