|
Data: 05/12/2016 17:00:00 - Autore: VV. AA. Avv. Chiara Mussi - All'esito di un procedimento penale conclusosi con una condanna può non seguire l'esecuzione della pena qualora venga concesso il beneficio della sospensione condizionale, previsto e disciplinato dall'articolo 163 del codice penale. Presenti tutti i presupposti previsti dalla legge, il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena per cinque anni se si tratta di delitto e per due anni se si tratta di una contravvenzione. La concessione del beneficio può essere subordinata all'adempimento di determinate obblighi, tra cui ad esempio il pagamento di somme di denaro a favore delle parti civili costituitesi in giudizio e ciò a titolo di risarcimento dei danni subiti ed accertati in sede processuale. Ove il pagamento non avvenga nei termini Ma è possibile contrastare la richiesta di revoca? La risposta è affermativa, nel senso che va fornita al giudice dell'esecuzione la prova di trovarsi nell'impossibilità economico - finanziaria di far fronte all'obbligo. Tale tesi è sostenuta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al Avv. Chiara Mussi Foro di Busto Arsizio (VA) chiara@avvocatomussi.it |
|