Data: 30/12/2015 19:20:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Il procedimento civile innanzi al Giudice di Pace (nelle materie di sua competenza) � notevolmente pi� semplificato rispetto al procedimento di cognizione ordinario. Il processo incardinato innanzi a detto organo giudicante �, infatti, disciplinato dagli articoli 316 a 321 c.p.c. e per gli aspetti non espressamente disciplinati da tali norme si applicano le disposizioni del procedimento innanzi al Tribunale. Le materie di cognizione del giudice di pace sono quelle indicate nel disposto dell'art. 7 c.p.c. a cui si fa rinvio.

L'iter processuale:

La citazione e la costituzione dell'attore

La domanda introduttiva � l'atto di citazione a comparire ad udienza fissa (a meno che non si tratti di un'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o sanzione amministrativa, in tal caso l'atto introduttivo � il ricorso). Il contenuto dell'atto di citazione �, essenzialmente, quello di cui all'art. 163 c.p.c. ma risulta, stante la particolarit� del rito, notevolmente semplificato. La domanda pu� essere proposta anche verbalmente ed in tal caso il giudice di pace fa redigere al cancelliere un verbale che sar� poi notificato dall'attore al convenuto con citazione a comparire ad udienza fissa. Come test� riferito l'atto di citazione � notevolmente semplificato dal momento che il medesimo contiene, per espressa previsione normativa, meno indicazioni di un atto redatto nelle forme e con le modalit� di cui all'art. 163 c.p.c.. Non � necessaria l'indicazione delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, n� tanto meno � necessaria l'indicazione dei documenti offerti in prova o dei mezzi istruttori, ma soprattutto manca in detto atto l'indicazione di cui all'art. 163 n.7 c.p.c., ovvero l'avvertimento delle conseguenze di una costituzione tardiva o mancata. I termini di comparizione sono ridotti della met�, 45 giorni se il convenuto � residente in Italia o 75 giorni se il convenuto si trova all'estero. La costituzione dell'attore si effettua mediante il deposito in cancelleria dell'atto di citazione notificato o, in alternativa, del verbale di procedimento orale raccolto dal cancelliere, insieme alla relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario (scritta normalmente sull'atto di citazione stesso). Ovviamente, il deposito deve comprendere anche la nota di iscrizione a ruolo. Ancora, nell'atto di citazione, l'attore deve premurarsi di indicare, al momento della costituzione, la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario anche se di solito l'elezione di domicilio � gi� contenuta nella procura rilasciata al difensore (oggi l'elezione di domicilio ha subito rilevanti modifiche a seguito soprattutto dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore).

La costituzione del convenuto

La costituzione del convenuto avviene normalmente mediante il deposito in cancelleria di comparsa di costituzione e risposta (che non � obbligatorio) di procura speciale rilasciata al difensore e della copia dell'atto di citazione a lui notificata o del verbale di processo orale redatto dall'ufficiale giudiziario (tutto questo a meno che il convenuto non stia in giudizio personalmente). Ai sensi dell'art. 319 c.p.c. "Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

La prima comparizione e l'art. 320 c.p.c.

Preliminarmente, ai fini di una pi� completa disamina, � opportuno esordire riportando il disposto normativo dell'art. 320 c.p.c. il quale individua, come primo adempimento del giudice, l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione: "Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti. che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attivit� svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio [168 c.p.c.] ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio". Se la conciliazione riesce, dunque, si redige il processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto da tutte le parti e, dunque, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., il processo si chiude. Se il tentativo di conciliazione non riesce invece il giudice invita le parti a precisare i fatti posti a fondamento della propria domanda, a produrre i documenti e ad indicare e produrre i mezzi di prova. Tuttavia, laddove le circostanze lo impongano, il giudice pu� fissare per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e mezzi di prova. Decorsa anche la nuova udienza � preclusa alle parti la possibilit� di indicare nuovi mezzi di prova e laddove questi lo facciano il giudice non pu� tenerne conto ai fini della sua decisione. Se ne tiene conto, come ammesso dalla giurisprudenza, la sentenza � viziata (Cass. n.26066/2006). Anche la giurisprudenza di merito si � espressa su detto specifico argomento, arrivando a ritenere che "Nel procedimento davanti al g.d.p. � tardiva la completa articolazione della prova non effettuata in sede di udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c. ma quando sono gi� maturate le preclusioni istruttorie (nella specie: la prova orale era stata articolata nell'atto di citazione ma il nominativo del testimone era stato indicato solo alla quarta udienza quindi ben oltre l'udienza di trattazione)" (Tribunale Napoli sez. II 11 settembre 2015).

La fase conclusionale e decisoria

Completata l'istruttoria oppure, laddove il giudice ritenga la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ("Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza � depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione"). Pu� essere concesso alle parti un termine per il deposito di atti scritti (comparse conclusionali) se questo risulti opportuno ai fini della controversia (specie se questa sia di particolare complessit�). Da ultimo il giudice decide con sentenza, depositata in cancelleria e che pu� essere pronunciata secondo equit� o secondo diritto. In ordine alle sentenze pronunciate secondo equit� la Corte di Cassazione ha ritenuto che "Nel regime anteriore al decreto legislativo n. 40 del 2006 le sentenze rese dal giudice di pace secondo equit� sono ricorribili per cassazione, tra l'altro, per nullit� attinente alla motivazione, assolutamente mancante o apparente o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contraddittoriet�. Deve, di conseguenza, essere cassata la sentenza -in tema di responsabilit� ex art. 2054 c.c. - che, in relazione all'an debeatur si limiti ad affermare che la testimonianza di parte attorea ha confennato in modo attendibile le circostanze del sinistro come dedotte nell'atto di citazione, risultando in tale modo superata in favore dell'attore la presunzione di corresponsabilit� di cui all'art. 2054 c.c. con conseguente non possibilit� di accoglimento della domanda riconvenzionale, senza compiere un'analitica considerazione delle risultanze processuali e rendendo, cos�, impossibile il controllo sulla logicit� del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata conclusione" (Cassazione civile sez. III 05 febbraio 2013 n. 2643). A conclusione dell'iter argomentativo e per completare il discorso delle sentenze pronunciate secondo equit�, si riporta un precedente della Corte di Cassazione, recentissimo, stando al quale "L'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pubblicate in data successiva alla entrata in vigore del d.lg. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equit�, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Per effetto della riforma, pertanto, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equit� - in passato inappellabili ma unicamente ricorribili per cassazione - sono appellabili ma in relazione a solo tre motivi specifici di impugnazione espressamente individuati dalla legge e, cio�, dei medesimi motivi che nel regime previgente potevano essere fatti valere mediante il ricorso per cassazione" (Cassazione civile sez. II 16 maggio 2016 n. 9976).

Fac-simile di atto di citazione

A conclusione dell'iter argomentativo si riporta un fac-simile di atto di citazione che pu� rivelarsi utile ai fini della presente indagine.

GIUDICE DI PACE DI _______________

Atto di citazione

Per

Il Sig._________________, nato il___________, in ______________, residente in______________, via_______________, n.________________, codice fiscale ____________, elettivamente domiciliato in____________, presso lo studio dell'Avv._________________, codice fiscale_____________, del Foro di____________ che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo p.e.c. come comunicato all'ordine professionale di appartenenza______________ o, in alternativa, al n. di fax__________;

Premesso che:

- In data_________, l'odierno esponente ___________________(argomentare nel merito ed indicare con esaustiva chiarezza il fatto storico ed il contenuto della domanda);

- in data _________________________;

-_________________________________;

Tanto premesso e considerato, il Sig._______________come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

Il Sig.__________________, residente in _________, via________________,n____, codice fiscale____________, a comparire davanti l'intestato Ufficio del Giudice di Pace all'udienza del __________, ore_____________, con invito a costituirsi nelle forme e con le modalit� di cui all'art. 319 c.p.c, con avvertimento che in difetto si proceder� in sua dichiarata contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

___________________________

In via istruttoria:

___________________________

Luogo, l� ___________________

Avv._______________________

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto__________________ nato il______________, in__________, residente in __________________, codice fiscale ______________ nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio l'Avv. ________ del Foro di___________, con studio in______________, codice fiscale_________________, conferendogli ogni pi� ampio potere e facolt�, compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, deferire giuramento, accettare rinunce, appellare sentenze, riassumere la causa, proseguirla, iscrivere e cancellare ipoteche, farsi rappresentare, assistere e sostituire. Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto procuratore in via ______________________.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalit� inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Luogo_______, data_____________________

Sig._________________

La firma � autentica ed apposta in mia presenza

Avv. ________________

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