Data: 14/11/2016 21:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Tra gli emendamenti al decreto fiscale recentemente approvati, ce ne è uno particolarmente allarmante per gli imprenditori: quello che riguarda le presunzioni sui prelievi.

Sulla base del nuovo testo (contenuto nella legge di conversione qui sotto allegata), infatti, superata la soglia dei mille euro giornalieri o dei cinquemila euro mensili dovrebbe scattare la presunzione che si tratti di ricavo, con conseguente attivazione dei controlli del Fisco e onere, in capo al contribuente, di dimostrare che il "nero" non c'entra nulla. A parlarne è l'articolo 7-quater.

Sebbene dunque il limite all'utilizzo del contante sia stato da non molto tempo elevato da mille a tremila euro, con la nuova norma verrebbero comunque ristabiliti dei paletti importanti in tal senso, pur se con un'altra e diversa veste.

Oltretutto se è vero che la presunzione è solo una presunzione e può essere confutata, è altrettanto vero che per i contribuenti non è sempre semplice fornire la prova contraria, considerando che con il passare del tempo può essere assai difficile ricostruire come si sono spesi i propri soldi.

Con la nuova previsione, quindi, diventa fondamentale archiviare tutta la documentazione che potrebbe risultare utile a dimostrare che di compensi in nero non si deve parlare.

Chiaramente la norma contenuta nell'emendamento non è automatica ma va azionata e, peraltro, dovrebbe presumibilmente riguardare le eccedenze rispetto ai suddetti limiti.

Ovverosia: se si prelevano 1.800 euro in un giorno, la prova contraria rispetto alla presunzione legale dovrebbe riguardare solo 800 euro, ovverosia la parte che supera i mille euro di "franchigia".

In ogni caso, si segnala che il decreto fiscale è tornato oggi nelle commissioni bilancio e finanze della Camera, chiamate a confrontarsi con gli aspetti problematici relativi alla copertura della norma relativa al regime dei minimi e di quella inerente gli interventi di tutela del pubblico denaro e le ingiunzioni di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione attiva.

Il rinvio in commissione riguarda, inoltre, la correzione di un errore materiale contenuto nel comma 13 bis dell'articolo 1.

L'esame in aula riprende domani per il voto finale.


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