Data: 28/12/2020 18:40:00 - Autore: Daniele Paolanti

Abuso edilizio: cos'�

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Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformit� delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonch�, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalit� esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altres�, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".

Dalla citata disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore nonch� il direttore dei lavori che � responsabile unitamente ai soggetti stessi per le violazioni del permesso e delle sue modalit� esecutive.

Le sanzioni edilizie

Le sanzioni irrogate in ipotesi di reati in materia edilizia sono di carattere sia amministrativo che penale.

Per espressa previsione normativa non si d� luogo alle sanzioni penali se non prima dell'esaurimento dell'iter amministrativo. Questo principio � contenuto nel gi� citato D.P.R. 380/2001 (d'ora in poi T.U. Edilizia) all'art. 45 rubricato "norme relative all'azione penale" il cui comma 1 cos� prevede "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finch� non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art.36". Posta questa doverosa premessa possiamo ora procedere con la disamina delle sanzioni penali connesse con il gi� citato reato. La norma alla quale fare riferimento � l'art. 44 del T.U. dell'edilizia il quale cos� dispone: "Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalit� esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonch� dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformit� o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformit� o in assenza del permesso".

La confisca

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Il comma due dell'articolo 44 T.U. Edilizia prescrive la confisca dei terreni nelle ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva riconoscendo che i predetti beni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio � avvenuta la lottizzazione.

La sentenza definitiva cui si � fatto cenno nel comma 2 � titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Di particolare interesse per quanto concerne la confisca � la pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 49/2015 ha rilevato che "� inammissibile, per erronea individuazione del presupposto interpretativo e dell'efficacia del principio di diritto espresso dalla Corte Edu, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 44 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui consente che la confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite venga disposta anche attraverso una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, in relazione all'art. 7 Cedu, in riferimento all'art. 117, comma 1, cost".

Dalla predetta sentenza si evince come sia ormai consolidato l'orientamento teso ad ammettere che la confisca � una sanzione amministrativa reale e il giudice penale deve disporla anche quando rilevi che il reato di prescrizione abusiva � prescritto, essendo sufficiente la sola materialit� dell'illecito. Si prenda, quale utile parametro di riferimento, la sentenza gi� resa nota dalla Corte di Cassazione tesa ad ammettere che la demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha comunque finalit� punitive e ha carattere reale (Cassazione penale sez. III 20 gennaio 2016 n. 9949).

La prescrizione

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Questo genere di reato � una contravvenzione e si prescrive in 4 anni dal compimento dell'illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell'illecito se c'� stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a giudizio.

Il termine da cui decorre la prescrizione � quello dell'accertamento o dell'avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza di primo grado.

Ordine di demolizione

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L'ordine di demolizione non � una sanzione penale. Giova precisare questo aspetto soprattutto per enfatizzare il fatto che finalit� di detta sanzione (di natura amministrativa) non � punire il reo al fine di rieducarlo quanto piuttosto ripristinare lo stato dei luoghi e proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive. Non si prescrive mai stante la sua natura amministrativa.


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