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Data: 28/12/2020 18:40:00 - Autore: Daniele PaolantiAbuso edilizio: cos'è[Torna su]
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso". Dalla citata disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore nonché il direttore dei lavori che è responsabile unitamente ai soggetti stessi per le violazioni del permesso e delle sue modalità esecutive. Le sanzioni edilizieLe sanzioni irrogate in ipotesi di reati in materia edilizia sono di carattere sia amministrativo che penale. Per espressa previsione normativa non si dà luogo alle sanzioni penali se non prima dell'esaurimento dell'iter amministrativo. Questo principio è contenuto nel già citato D.P.R. 380/2001 (d'ora in poi T.U. Edilizia) all'art. 45 rubricato "norme relative all'azione penale" il cui comma 1 così prevede "L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art.36". Posta questa doverosa premessa possiamo ora procedere con la disamina delle sanzioni penali connesse con il già citato reato. La norma alla quale fare riferimento è l'art. 44 del T.U. dell'edilizia il quale così dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso". La confisca[Torna su]
Il comma due dell'articolo 44 T.U. Edilizia prescrive la confisca dei terreni nelle ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva riconoscendo che i predetti beni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva cui si è fatto cenno nel comma 2 è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Di particolare interesse per quanto concerne la confisca è la pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 49/2015 ha rilevato che "È inammissibile, per erronea individuazione del presupposto interpretativo e dell'efficacia del principio di diritto espresso dalla Corte Edu, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui consente che la confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite venga disposta anche attraverso una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, in relazione all'art. 7 Cedu, in riferimento all'art. 117, comma 1, cost". Dalla predetta sentenza si evince come sia ormai consolidato l'orientamento teso ad ammettere che la confisca è una sanzione amministrativa reale e il giudice penale deve disporla anche quando rilevi che il reato di prescrizione abusiva è prescritto, essendo sufficiente la sola materialità dell'illecito. Si prenda, quale utile parametro di riferimento, la sentenza già resa nota dalla Corte di Cassazione tesa ad ammettere che la demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha comunque finalità punitive e ha carattere reale (Cassazione penale sez. III 20 gennaio 2016 n. 9949). La prescrizione[Torna su]
Questo genere di reato è una contravvenzione e si prescrive in 4 anni dal compimento dell'illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell'illecito se c'è stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a giudizio. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell'accertamento o dell'avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi cinque anni dalla sentenza di primo grado. Ordine di demolizione[Torna su]
L'ordine di demolizione non è una sanzione penale. Giova precisare questo aspetto soprattutto per enfatizzare il fatto che finalità di detta sanzione (di natura amministrativa) non è punire il reo al fine di rieducarlo quanto piuttosto ripristinare lo stato dei luoghi e proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive. Non si prescrive mai stante la sua natura amministrativa. |
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