Data: 23/11/2016 18:57:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Molto spesso vengono sollevate dai clienti o dai turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere una serie di lamentele pertinenti lo smarrimento o il furto di determinati beni che avevano lasciato nelle loro stanze o comunque all'interno della struttura. 

Vien dunque da chiedersi? Quid iuris? La risposta è tracciata dal codice civile il quale, all'art. 1783 comma 1, così dispone: "Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo".

Quali beni possono essere definiti cose lasciate in albergo?

A tal specifico riguardo sopravviene ancora la disciplina codicistica che, sempre all'art. 1783 c.c., individua quali beni assoggettati alla predetta disciplina quelli che il cliente lascia nella struttura durante l'alloggio mentre vi si trova oppure quelle cose di cui l'albergatore o un suo ausiliario assumono la custodia fuori dall'albergo durante il periodo di alloggio del turista. Da ultimo, sempre la norma de qua, ritiene sussista la responsabilità dell'albergatore allorquando questi abbia in custodia determinati beni sia nella struttura che fuori durante un periodo di tempo ragionevole o successivo rispetto a quello di cui il cliente ha la disponibilità dell'alloggio.

Sottrazione e danneggiamento

L'albergatore, ai sensi dell'art. 1783 comma 3 c.c., assume una responsabilità "limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata". In un precedente giurisprudenziale di notevole pregio la Corte di Cassazione ha ritenuto dover ammettere che sussiste la responsabilità dell'albergatore anche laddove, in assenza della disponibilità del servizio gestito dall'albergatore stesso, non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per poter andare esente da colpa questi ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere (Cassazione civile sez. III 07 maggio 2009 n. 10493). Da quanto rilevato dalla Suprema Corte ne emerge con palmare evidenza che l'albergatore talvolta ha la possibilità di addurre la sua incolpevolezza laddove riesca a dimostrare di non potere né dovere garantire un servizio di custodia in determinate ipotesi, specie quando questo risulterebbe sproporzionato ed inesigibile in rapporto al servizio offerto ma soprattutto in relazione alla natura del rischio. In relazione alla natura del rapporto che si instaura tra l'albergatore ed i beni la Suprema Corte ha rilevato che la consegna di determinate cose all'albergatore o ai suoi dipendenti è equiparabile alla consegna in custodia e configura una forma di responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 1783 e ss. c.c. (Cassazione civile sez. III 14 gennaio 1988 n. 213).

L'art. 1785 bis c.c.

Rimane ora da esaminare l'ultima disposizione normativa che fa riferimento alla responsabilità dell'albergatore ed ai suoi limiti. La norma de qua è l'art. 1785 bis c.c. che così dispone: "L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari". Dunque il limite tracciato dall'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. non opera laddove il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose in albergo siano dovute a colpa dell'albergatore, dei componenti della sua famiglia o finanche dai suoi ausiliari. Eventuali patti o dichiarazioni tesi a limitare o ad escludere preventivamente la responsabilità dell'albergatore sono da considerarsi nulli ai sensi dell'art. 1785 quater (rubricato "nullità").


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