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Data: 13/09/2022 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Raccomandata consegnata in ritardo[Torna su]
Se le Poste consegnano in ritardo una lettera raccomandata messa nelle loro mani è possibile ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della loro lentezza. Lo stesso dicasi nel caso in cui la lettera arrivi a destinazione completamente rovinata o, ovviamente, nel caso in cui non arrivi mai al destinatario. Del resto, alla base dell'affidamento di una lettera alle Poste vi è un vero e proprio negozio giuridico, riconducibile al contratto di spedizione, che viene stipulato nel momento in cui si paga il prezzo della raccomandata allo sportello, attestato dalla ricevuta di spedizione. È con queste operazioni, infatti, che si può dire che le volontà delle parti si incontrino. La Carta dei Servizi[Torna su]
Le condizioni che regolamentano il servizio, e quindi il contratto stipulato con l'invio della raccomandata, si trovano nella Carta dei servizi postali (sotto allegata), ovverosia in un documento predisposto unilateralmente dalle Poste e disponibile sul sito web dell'azienda. Se non si può o non si vuole utilizzare Internet, una copia cartacea della Carta può essere richiesta tramite call center. In caso di ritardo nella consegna o nelle altre ipotesi sopra viste è proprio a tale documento che occorrerà fare riferimento per capire come comportarsi. All'art 5 la Carta disciplina l'Assistenza, la procedura di Conciliazione e i reclami, all'art. 6 invece i rimborsi, gli indennizzi e i ristori. Analizziamoli separatamente. Reclami[Torna su]
Tra le ipotesi per le quali è possibile presentare reclamo, infatti, rientrano sia il ritardo nel recapito, che il mancato recapito, che il danneggiamento o la manomissione totali o parziali del plico. La presentazione del reclamo è diversa per i soggetti contrattualizzati e non contrattualizzati. CLIENTE NON CONTRATTUALIZZATO:
CLIENTE CONTRATTUALIZZATO
Effettuato il reclamo, non è detto che il ristoro spetti in automatico. Ristori[Torna su]
La Carta dei servizi, nello Schema riepilogativo rimborsi/indennizzi (sotto allegato) stabilisce infatti che i rimborsi, gli indennizzi e i ristori spettano solo per i servizi per i quali è possibile determinare i dati relativi alla spedizione, alla destinazione e alla consegna in modo certo, in conformità sia alla legislazione nazionale vigente che alla Convenzione Postale Universale ratificata anche in Italia. I requisiti che legittimano il ristoro e l'ammontare di questo, poi, variano a seconda del servizio al quale si accede. Ad esempio, in caso di Raccomandata 1 il ristoro ammonta al 150% del costo di spedizione al netto dell'Iva e degli eventuali servizi accessori se il ritardo nel primo tentativo di recapito è compreso tra il terzo o il quarto e il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione. Il ritardo nel recapito oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, invece, comporta un ristoro pari a cento euro, così come il mancato recapito o il danneggiamento o la manomissione totali o parziali. Infine, se la spedizione torna al mittente e il servizio non è effettuato senza un giustificato motivo, il ristoro è pari al 150% del costo della spedizione, al netto dell'Iva e di eventuali servizi accessori. Senza prova della perdita di chance niente risarcimento[Torna su] Al ristoro dei danni per il disservizio delle poste e previsti dalla carta dei Servizi si affiancano quelli che è possibile richiedere in sede giudiziaria. A questo proposito è interessante segnalare l'ordinanza della Cassazione n. 5231/2022, avente ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata per chiedere i danni derivanti dalla tardiva consegna di una raccomandata inviata da un'Università. Sui danni richiesti gli Ermellini, nel rigettare il ricorso hanno avuto modo di precisare che: "La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (sentenza 30 settembre 2016, n. 19604); ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sentenza 29 novembre 2016, n. 24295). Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (sentenza 9 maggio 2018, n. 11165; in argomento v. pure l'ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25727). La sentenza impugnata, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la (...) avrebbe dovuto fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo. La sentenza ha osservato che tale prova non era stata fornita, né il ricorso aggiunge qualcosa al quadro probatorio già esaminato in sede di merito. La censura si limita, in pratica, a sostenere che la semplice mancata partecipazione conseguente al tardivo recapito della lettera sarebbe motivo sufficiente a giustificare il risarcimento del danno, in tal modo dimostrando, tra l'altro, di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata."
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