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Data: 16/11/2016 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppili – Il regolamento condominiale predisposto dal costruttore/venditore è valido e perfettamente opponibile all'acquirente che abbia dato al primo incarico contrattuale di predisporlo, anche se la sua predisposizione è avvenuta successivamente all'atto di acquisto. Proprio facendo leva su tale principio la Corte di cassazione, con la sentenza numero 23128/2016 depositata il 14 novembre e qui sotto allegata, ha ritenuto che se tale regolamento contiene il divieto di formare fioriere mobili, tale prescrizione va rispettata dall'acquirente. Nel caso di specie, la vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta di due condomini di veder condannato il proprio vicino di casa a rimuovere una fioriera apposta sul suo terrazzo e ogni eventuale altro ingombro che limitava la loro veduta e impediva di ammirare pienamente il mare. Il convenuto, però, cercava di difendersi sostenendo proprio che il regolamento condominiale nel quale era presente il suddetto divieto non gli poteva essere opposto: esso, infatti, era stato redatto dopo l'acquisto dell'appartamento dal costruttore. Per la Cassazione, tuttavia, è corretta la decisione già presa dalla Corte d'appello: il regolamento in questione ha un'indubbia natura convenzionale che gli deriva dal fatto che il condomino amante dei fiori non si era limitato ad assumere un impegno generico a rispettare il regolamento che sarebbe stato emanato dopo il suo acquisto, ma aveva dato al costruttore un incarico specifico di predisporre in suo nome e per suo conto tale regolamento, peraltro specificando che esso avrebbe potuto prevedere "limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari di proprietà immobiliari". Le fioriere, quindi, se lo dice il regolamento vanno eliminate: l'obbligatorietà di questo va ricollegata al potere rappresentativo concesso al costruttore e non ci si trova di fronte a un'ipotesi di regolamento da approvarsi in sede di assemblea condominiale. |
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