Data: 16/11/2016 18:20:00 - Autore: Avv. Isabella Vulcano

Come noto, vi è l'obbligo sia per il conducente del veicolo che per i passeggeri di indossare la cintura di sicurezza. Qualora tale obbligo viene violato scatta la multa.

Nel caso in cui il conducente del veicolo viene coinvolto in un sinistro ed era privo della cintura di sicurezza non potrà richiedere, pertanto, il risarcimento integrale dei danni fisici ma si applicherà il concorso di colpa pur non avendo, lo stesso conducente, alcuna responsabilità circa la dinamica del sinistro stesso.

Se ne deduce che, avendo il danneggiato causato – almeno in parte – il proprio danno, che molto probabilmente con l'uso delle cinture sarebbe stato inferiore, non può chiedere un risarcimento integrale.

Si applica, allora, il cosiddetto concorso di colpa: in buona sostanza, l'assicurazione può ridurre l'ammontare dell'indennizzo. In quale misura? Questo la legge non lo dice e rimette tutto all'apprezzamento del giudice, che sarà chiamato a verificare il grado di responsabilità di ciascuno dei due mezzi coinvolti. In concreto, il giudice stabilirà in quale misura l'automobilista avrebbe potuto ridurre le lesioni fisiche se opportunamente ancorato alle cinture e, in maniera corrispondente, ridurrà l'indennizzo.

Spetterà al CTU nominato dal giudice effettuare una valutazione del danno riportato in caso di lite tra automobilista ed assicurazione.

Il principio sopra riportato è stato affermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 22351/2016), nella quale si è ritenuto, tra l'altro, che le ferite al volto causate dall'impatto con le parti interne dell'auto, possono costituire la prova del mancato utilizzo della cintura di sicurezza (leggi in merito: "Sinistri stradali: le ferite al volto provano il mancato utilizzo delle cinture. Il risarcimento è ridotto").


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