Data: 19/11/2016 17:10:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni

L'affidamento dei figli, nel caso di separazione dei coniugi, è un aspetto assai delicato.

Il nostro legislatore predilige l'affidamento condiviso in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ossia quel principio secondo il quale un bambino ha legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano motivi gravi che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

In alcuni casi tale principio deve essere sacrificato a tutela dei figli minori e si deve, quindi, ricorrere all'affidamento esclusivo che si pone quale estremo rimedio per risolvere quelle specifiche situazioni nelle quali l'affidamento condiviso si rivelerebbe pregiudizievole per i figli minori.

In quali casi è possibile chiedere l'affidamento esclusivo?

E' possibile chiedere l'affidamento esclusivo ad un solo genitore nei casi gravi, ovvero quando ricorrono i presupposti per chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Più precisamente quando uno dei genitori viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale, ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli. 

E, ancora, in tutti quei casi, in cui pur ricorrendo i presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale, vi sia, ex art. 333 c.c., una condotta del genitore comunque pregiudizievole per i figli minori.

Vi sono altri casi in cui è possibile chiedere l'affidamento esclusivo: si pensi alla conflittualità tra i genitori. Non sempre, però, la conflittualità tra genitori giustifica la richiesta dell'affidamento esclusivo, purché non scaturisca in episodi di violenza tali da incidere negativamente sulla crescita serena ed equilibrata del minore.

E' possibile richiedere l'affidamento esclusivo anche nell'ipotesi di precario stato di salute psico-fisica di uno dei genitori. Deve trattarsi, ovviamente, di patologie tali da compromettere seriamente la capacità dello stesso di prendersi cura dei figli.

E, ancora, anche la distanza geografica tra genitori, in fase di separazione o divorzio, giustifica l'affidamento esclusivo. La ratio di tale scelta è giustificata dal fatto che le distanze (quelle troppo lontane) non permettono al genitore non collocatario un esercizio effettivo dei compiti di cura, educazione ed istruzione dei figli.

Si tratta di ipotesi sempre più frequenti che inducono il giudice ad adottare un provvedimento di affidamento esclusivo

Si noti bene: La richiesta di affidamento esclusivo deve essere motivata, vale a dire devono essere indicati i motivi che rendono incompatibile, con l'interesse del minore, l'affidamento a quel determinato genitore. Nell'ipotesi in cui il Giudice riterrà la richiesta manifestamente infondata potrà valutare se estromettere quel genitore dall'affidamento e se condannarlo - in caso di malafede o colpa grave - al risarcimento del danno.

La norma non indica in che modo deve essere regolato l'affidamento esclusivo quanto a: mantenimento, diritto di visita, assegnazione della casa coniugale, è il giudice che deve stabilirlo.

Il giudice dovrà, a seconda del caso, indicare le modalità e la frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario e, se necessario per l'interesse e la salute psicofisica del minore, potrà adoperare alcune cautele, quali ad esempio la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra il genitore e il figlio minore.

Quanto, infine, alle decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio, la legge non precisa se queste debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori anche nell'ipotesi di affido esclusivo.

Tuttavia, l'orientamento dei giudici sembra essere favorevole al principio secondo cui il genitore non affidatario non debba essere estromesso da tali decisioni. Difatti, il genitore non affidatario ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri figli, sempre nel rispetto dell'interesse del minore.

Chi scrive ritiene precisare che tutte le condizioni della separazione e, quindi, anche quelle relative all'affidamento dei figli, se nel corso del tempo cambiano i presupposti per cui sono state adottate, possono sempre essere modificate da parte dei coniugi con ricorso al giudice; perché i provvedimenti di diritto di famiglia sono provvedimenti rebus sic stantibus

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