Data: 19/11/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La contestazione immediata deve considerarsi un "principio fondamentale per le infrazioni al codice della strada" e ciò rende necessario un "maggior rigore nel procedimento di irrogazione della sanzione".

Con queste parole, riscontrabili nella sentenza numero 654/2016 qui sotto allegata, il giudice di pace di Firenze ha annullato una sanzione amministrativa elevata a seguito di eccesso di velocità rilevato tramite Scout Speed.

Per il giudice, infatti, l'adeguatezza della segnaletica o dell'informazione preventiva in caso di rilevazione automatica dell'illecito rappresenta un presupposto essenziale per accertare una violazione consapevole della norma da parte dell'utente della strada ed assolvere, così, allo scopo di educarlo (oltre che ovviamente a quello di punirlo).

Nel caso di specie, invece, lo Scout Speed non era stato adeguatamente segnalato e l'impossibilità di contestazione immediata era quindi solo precostituita e pertanto illegittima.

A nulla è valso, dinanzi a tale circostanza, il fatto che lo strumento fosse stato approvato in via amministrativa dagli organi competenti e che quindi, con una norma di rango inferiore a quello della legge, ne fosse stato consentito l'uso in movimento.

La sanzione, insomma, non va pagata. Lo stesso, però, non può dirsi per le spese del proprio avvocato dato che, vista la novità della questione, il giudice di pace ha ritenuto di compensarle.

Si ringrazia il dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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