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Data: 18/11/2016 18:10:00 - Autore: VV. AA. di Gioia Fragiotta - Le sezioni unite della Cassazione hanno disposto con la sentenza n. 23300/2016, depositata ieri (e qui sotto allegata), che il militare colpito da patologia fatale causata dal contatto con l'uranio impoverito (sostanza notoriamente cancerogena), fa parte della categoria delle "vittime del dovere". La vicenda vede protagonista un militare ventisettenne che, in seguito a missioni in Somalia e Bosnia nell'anno 2000, muore a causa di un tumore. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la richiesta di risarcimento addotta dagli eredi del giovane militare ai sensi della legge 266/2005. Il ministero della Difesa contesta tale decisione e propone ricorso sostenendo che nella fattispecie si esclude il diritto soggettivo in ragione di ciò che si evince dalle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio.La Corte precisa, invece, che nel caso in specie i benefici accordati in favore alle vittime del terrorismo e della criminalità si estendono alle cd. "vittime del dovere"; detta estensione è dovuta alla disciplina dell'articolo 1 nei commi 562-565 della legge 266/2005. Inoltre, viene sottolineato che si considerano "vittime del dovere" i soggetti indicati nell' articolo 3 della legge 466/1980 come disposto dal comma 563 della legge sopracitata del 2005. In particolare si fa riferimento ai dipendenti pubblici deceduti o invalidi in maniera permanente a seguito di attività di servizio o nell'esercizio di funzioni di istituto conseguenti a lesioni derivanti da eventi verificatisi : "a) nel contrasto a ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza a infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità". Altresì, i soggetti beneficiari sono, oltre ai soggetti di cui al comma 563, anche chi a seguito di missioni nazionali o internazionali, muoia o sia colpito da infermità permanente e ciò sia causato dalle condizioni ambientali e operative peculiari del servizio. Quindi, il comma 564 equipara tali soggetti a quelli di cui il comma precedente ampliando la categoria dei beneficiari. Il giovane militare durante le missioni alle quali aveva preso parte era venuto a contatto più volte con uranio impoverito ritenuto la causa dell'insorgere della patologia e della relativa morte. Orbene, il ricorso del ministero della Difesa viene respinto proprio in ragione del nesso di causalità tra la sostanza ritenuta cancerogena e la patologia che ha causato la morte del militare. Al rigetto del ricorso segue la condanna in capo al ministero al pagamento delle spese giudiziarie. Gioia Fragiotta gioiafra@hotmail.com |
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