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Data: 19/11/2016 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il reato di stalking è integrato in tutti quei casi di minacce o molestie idonei a ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità sua o di persone a lei vicine o un perdurante e grave stato di ansia o di paura e a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di una definizione ampia in cui la valutazione dei comportamenti che fanno ritenere configurato il reato è fatta dal giudice avendo come riferimento le circostanze specifiche del caso concreto. Lo sguardoProprio la labilità del confini della norma ha portato la giurisprudenza a considerare che il reato in parola può dirsi integrato anche solo con lo sguardo. Si pensi, ad esempio, al fatto deciso con sentenza numero 11945/2010 che ha confermato la custodia cautelare degli arresti domiciliari di un uomo imputato per stalking: il comportamento incriminato, nel caso di specie, era consistito nell'aver rivolto più volte sguardi insistenti e minacciosi alla vittima, passando anche a brevi intervalli di tempo dinanzi alla sua abitazione. Chiaramente, quindi, non ogni sguardo integra reato, ma solo uno sguardo che, oltre ad essere insistente, sia minaccioso. Recentemente, infatti, la Cassazione ha negato che possa considerarsi stalking il comportamento che si estrinseca in occhiatacce non intimidatorie. Ci si riferisce a quanto deciso con la sentenza numero 48289/2016, con la quale è stata decretata la definitiva assoluzione dal reato in parola di una donna che si era appoggiata al carrello di un supermercato ove aveva incontrato il marito e lo aveva guardato fisso. Divieto di guardare come misura di prevenzioneChe anche lo sguardo possa rappresentare un gesto potenzialmente lesivo per il soggetto passivo del reato di atti persecutori, peraltro, emerge pure dalla sentenza numero 5664/2015, con la quale la Corte di cassazione ha ricompreso il divieto di guardare la vittima all'interno del decalogo delle misure che possono essere poste a protezione del soggetto passivo del reato di stalking. Chiaramente, lo sguardo da evitare è quello che assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d'animo. Insomma: si tratta di impedire tutti i comportamenti che gli stalker sono soliti tenere, tra i quali rientrano a pieno titolo anche le occhiatacce. |
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