Data: 19/11/2016 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Saranno cancellate d'ufficio le partite Iva dormienti da almno 3 anni, ma non verrà irrogata nessuna sanzione. È quanto prevede il pacchetto semplificazioni inserito nel testo di conversione del c.d. dl fiscale, approvato nei giorni scorsi dalla Camera e ora al Senato per il sì definitivo (leggi:"Equitalia sanatoria fino a marzo e addio studi di settore: ok della Camera al d.l. fiscale").

Le norme (i commi 44 e 45 dell'art. 7-quater del d.l. n. 193/2016) prevedono, rispettivamente, la modifica della procedura attualmente vigente per la chiusura delle posizioni inattive (disciplinata dall'art. 35, comma 15-quinquies del dpr n. 633/1972) e la cancellazione delle sanzioni contemplate per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva.

Ecco come funziona il regime attuale e le novità in arrivo:

La procedura di chiusura vigente e la nuova

Oggi, la procedura contenuta nell'art. 35 del d.p.r. n. 633/1972 citato, prevede che l'Agenzia delle Entrate, in base ai dati e agli elementi in proprio possesso, individua i titolari di partita Iva che, nonostante l'obbligo, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica in via preventiva agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della posizione.

Il contribuente, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, laddove rilevi elementi non considerati o erroneamente valutati può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia.

La nuova procedura prevista dal decreto fiscale sancisce, invece, la chiusura d'ufficio delle partite Iva dei soggetti che risultano non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa (o artistiche o professionali).

Viene demandato, inoltre, ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova normativa, facendo salvi comunque gli ordinari controlli e accertamenti da parte del fisco.

Addio alle sanzioni

Il regime vigente sancisce che i contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione di cessazione di attività (o che non forniscono motivazioni valide all'Agenzia) debbano pagare una sanzione variabile da 500 a 2mila euro, ridotta ad un terzo del minimo (ovvero 167 euro) laddove il contribuente provveda a pagare il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del fisco.

La nuova norma (comma 45 citato) cancella invece le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione, eliminando la fattispecie da quelle sanzionabili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 471/1997. Per cui, le partite Iva inattive da tre anni saranno cancellate dalle Entrate, senza più onere del titolare di dover comunicarne la chiusura e senza nessuna sanzione.


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