Data: 30/01/2022 15:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Istanza di riesame: art. 309 c.p.p.

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L'art. 309 c.p.p. al primo comma, cos� dispone: "Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato pu� proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero".

La presente guida si propone come obiettivo la disamina dell'ambito di applicabilit� della norma citata e, soprattutto, del contenuto dell'atto di riesame evidenziando, con cura, le modalit� di presentazione dell'istanza.

Il contenuto dell'art. 309 c.p.p.

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Come si legge al primo comma dell'art. 309 c.p.p., l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale viene disposta una misura coercitiva, va depositata nel termine di 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione della medesima.

Il termine decorre diversamente laddove l'imputato sia latitante. In tal caso il termine decorre dalla notifica eseguita con le modalit� di cui all'art. 165 c.p.p. ("Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Se l'imputato � privo di difensore, l'autorit� giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso � rappresentato a ogni effetto dal difensore") ma, laddove sopravvenga l'esecuzione della misura il termine decorre da detto momento se l'imputato non prova di non averne potuto avere conoscenza prima.

La richiesta di riesame pu� contenere anche i motivi ma nuove motivazioni possono essere addotte anche davanti al giudice del riesame facendone redigere processo verbale. Il tribunale che decide in ordine all'istanza di riesame � quello del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sezione della Corte di appello nella cui circoscrizione � compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 309 c.p.p. "Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilit� della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale pu� annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero pu� confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". Al processo pu� presenziare il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura in luogo di quello presso il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sezione della Corte di appello nella cui circoscrizione � compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

La legge n. 47/2015

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La legge n. 47/2015 ha modificato parzialmente il testo dell'art. 309 c.p.p., prevedendo che:

  • il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (comma 9)
  • su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura (comma 9-bis)
  • se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non pu� essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravit� delle imputazioni. In tali casi, il giudice pu� disporre per il deposito un termine pi� lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (comma 10)

Fac-simile istanza di riesame

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TRIBUNALE DEL RIESAME DI _____________

Proc. Pen. N. ___________R.G.N.R.

Istanza di riesame di ordinanza cautelare

Il sottoscritto Avv._______del Foro di___________con studio in____________difensore del Sig.______________nato il__________in___________residente in________via____n.______, indagato/imputato nel procedimento penale in epigrafe per i reati di cui all'art. __________, attualmente detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di ___________, propone istanza di riesame

AVVERSO

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di _____ in data __________ nei confronti del predetto sig_____________ eseguita in data _________, per i seguenti

MOTIVI

1) Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

Argomentare diffusamente circa l'insussistenza delle condizioni chelegittimano l'applicabilit� di una misura cautelare per la sussistenza di indizi di colpevolezza gravi ex art. 273 comma 1 c.p.p.

2) Insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all'attivit� di indagine

Qui bisogna esaminare nel merito l'applicabilit� dell'art. 274, lett. A) c.p.p. il quale dispone che "Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinit� della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullit� rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni n� nella mancata ammissione degli addebiti".

3) Mancanza di proporzionalit� della misura cautelare

Argomentare in ordine alla carenza di proporzionalit� della misura

4) Assenza del pericolo di fuga

Perch� non esiste pericolo di fuga?

Tanto premesso e considerato l'Avv.______, nella qualit� in epigrafe specificata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale del riesame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 comma 9 c.p.p. voglia

1) In via principale revocare l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva di custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. _________ e, per l'effetto, ordinarne la immediata remissione in libert� ;

2) in subordine disporre l'applicazione di una misura meno afflittiva nei confronti del Sig.________;

Con osservanza.

Luogo, data.

Avv._________

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Sig.____________, nato il ___________ in ___________residente in _________ via ________n.___, codice fiscale___________, nomina e costituisce suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. l'Avv.__________del Foro di___________ con studio in_____conferendogli ogni pi� ampia facolt� di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione. In species affinch� abbia a proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.P. del Tribunale di _____ in data __________ nei suoi confronti, eseguita in data _________ . Dichiara di eleggere domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.

Luogo, data

Sig.___________

Visto per autentica

Avv.___________


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