Data: 21/11/2016 21:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Nella prassi accade, a dire il vero piuttosto sovente, che l'assegno di mantenimento non venga corrisposto regolarmente o, addirittura, non venga corrisposto affatto. Di conseguenza i beneficiari di detta prestazione si sono dovuti, a più riprese, mobilitare per recuperare le predette somme che rappresentano, il più delle volte, l'unica forma di sostegno possibile per un piccolo nucleo specie in presenza di figli, sia minorenni che maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti. Rimane ora da chiedersi, innanzi ad un fenomeno di tal fatta, quid iuris? Quali sono le soluzioni che il nostro ordinamento prospetta a favore di coloro i quali non ricevano con regolarità le predette prestazioni? La presente guida tenterà, seppure senza pretesa di esaustività, di offrire una minima risposta ai citati quesiti.

Come ottenere gli assegni arretrati?

La soluzione più ovvia è il precetto cui seguiranno il pignoramento sui beni del debitore (pignoramento che può riguardare sia i beni immobili che, ovviamente, assumere la forma del pignoramento presso terzi) e la vendita all'asta con successiva assegnazione delle somme. Oppure, il creditore (in questo caso il beneficiario della prestazione) può esigere il sequestro del patrimonio del coniuge che può essere richiesto alternativamente, se il giudizio di separazione è ancora in corso, allo stesso giudice della separazione. Se invece il giudizio di separazione si è concluso la richiesta andrà presentata al Tribunale competente.

La prescrizione del diritto

Il diritto di credito a pretendere la corresponsione dell'assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione può ovviamente essere interrotto con una normale lettera di diffida e messa in mora. La Corte di Cassazione si è interessata della decorrenza del termine ammettendo che "gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato)". Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, "caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario. Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può essere fatto valere" (Cass. n. 6975/2005).


La posizione della giurisprudenza

Non si dimentichi inoltre di come la mancata osservanza dell'obbligo imposto dalla legge di corrispondere l'assegno di mantenimento dà luogo anche a fattispecie di reato quali quelle previste dal disposto dell'art. 570 c.p., ovvero violazione degli obblighi di assistenza familiare ("Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge") dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto che "E' noto, infatti, che nell'art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 07.05.1973, Castaldo), e che l'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorchè l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno (Cass. 21.11.1991, Pinna) (Cass. pen., sez. VI, n. 36190/2010).

Ancora, la giurisprudenza di merito ritiene che se nulla viene corrisposto al beneficiario ovvero se ad essere corrisposte siano solo somme irrisorie, si configura la violazione degli obblighi di assistenza familiare sanzionati dall'art. 570 c.p. non garantendo l'obbligato l'assistenza alle più elementari esigenze di vita degli aventi diritto (Trib. Penale Nola, giudice monocratico D.ssa Diana Bottillo, 18.2.2008; v. anche Cass. pen. sez.VI n. 12670/1989). Si legge in detta pronuncia che "quanto alla capacità economica dell'obbligato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato può non sussistere solo quando le difficoltà economiche dell'obbligato si siano tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica tale da renderlo totalmente incapace a provvedere, con la conseguenza che lo stato di disoccupazione non è di per sè automaticamente idoneo ad escludere il reato, gravando in ogni caso sull'obbligato l'onere probatorio di allegazione di elementi convincenti in tal senso (cfr. Cass. pen. sez.VI n. 1283/2000).


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