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Data: 13/09/2022 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Pluralità di pignoramenti presso il terzo[Torna su]
Il codice di procedura civile, all'art. 550, prevede l'obbligo gravante sul terzo di indicare quali e quanti pignoramenti siano stati eseguiti presso di lui. Si legge nel disposto normativo, infatti, che "Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma". Stando alla lettera della norma la stesse prevede due distinti ipotesi:
Art. 550 c.p.c.: cosa dice la dottrina[Torna su]
Partendo dal comma 1 si evince di come il terzo sia tenuto ad indicare nella dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. eventuali altri pignoramenti che siano stati eseguiti presso di lui. La dottrina non ha mancato di rilevare come detta dichiarazione rappresenti un obbligo dalla cui inosservanza può scaturire un danno nei confronti dei creditori pignoranti precedenti. Tuttavia, accanto al prefato obbligo, sorge un vero e proprio onere nei confronti del terzo, consistente nell'opportunità di eseguire la dichiarazione al fine di evitare che la mancanza della stessa generi l'autonoma prosecuzione di due distinte procedure culminanti in una doppia assegnazione dello stesso credito. Al comma 2 è invece prevista l'ipotesi di pignoramenti eseguiti successivamente alla dichiarazione resa dal terzo. In detta specifica eventualità, questi può limitarsi a richiamare la precedente dichiarazione e i pignoramenti cui si riferiva. Può altresì rilevarsi che facendo espresso richiamo il comma 3 all'art. 524 c.p.c. (pignoramento successivo) ed ai suoi commi 2 e 3 (Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento [c.p.c. 488, 518], se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo [c.p.c. 527; disp. att. c.p.c. 160]. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo [c.p.c. 528] rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni (per questi ha luogo separato processo) bisogna tenere distinte due ipotesi: pignoramento compiuto prima o dopo l'udienza fissata per la vendita o l'assegnazione, perchè:
Pignoramenti plurimi: giurisprudenza[Torna su]
Sulla pluralità di pignoramenti e la dichiarazione del terzo la Cassazione ha chiarito che: "Pur sussistendo effettivamente l'obbligo di riunione dei fascicoli formatisi a seguito di distinti successivi pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito (e, più in generale, i medesimi beni), i singoli pignoramenti conservano comunque ciascuno i propri effetti. Di conseguenza, il provvedimento di estinzione relativo ad uno solo di essi, in particolar modo là dove la riunione dei distinti fascicoli non abbia avuto ancora formalmente luogo, non può ritenersi riferibile anche agli altri, diversamente da quanto infondatamente assume la banca ricorrente. A seguito della ricezione di un atto di pignoramento di un credito, il terzo resta soggetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. e gli atti estintivi del suo debito successivi a tale notificazione non hanno effetti nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art. 2917 c.c. In caso di successivi distinti pignoramenti, il vincolo gravante sul terzo è ricollegabile a ciascuno di essi, di modo che se uno dei pignoramenti perde effetto, restano fermi quelli degli altri. Perché vengano meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all'art. 2917 c.c. è dunque necessario che perdano effetto tutti i pignoramenti e ciò può avvenire esclusivamente laddove sia pronunciato uno specifico provvedimento di estinzione in relazione a ciascuno di essi.In ogni caso si osserva, anche per completezza, che l'avvenuta violazione degli obblighi di custodia derivanti dall'art. 546 c.p.c. da parte del terzo in buona fede, in conseguenza dell'erronea supposizione dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva non può comunque pregiudicare in nessun caso i diritti del creditore procedente (specie se incolpevole). In tale situazione, infatti, restano fermi tutti gli effetti del pignoramento, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 2917 c.c., che rendono inefficace il pagamento effettuato dal terzo dopo la notifica del pignoramento, salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo stesso nei confronti del soggetto che, inducendolo colposamente in errore, gli abbia provocato l'eventuale danno (costituito dall'obbligo di procedere nuovamente al pagamento del medesimo debito in favore del creditore pignorante, senza eventualmente poter recuperare l'importo corrisposto al debitore). La decisione impugnata è in definitiva conforme ai seguenti principi di diritto, che devono ritenersi regolare la fattispecie: la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni; la violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore" (cfr. Cass. n. 30500/2019). La Cassazione n. 40847/2021 è interessante da menzionare perchè descrive nel dettaglio l'utilizzo del termine "riunione" in caso di plurime procedure nel processo esecutivo: "Nel processo esecutivo non esiste una «riunione» in senso tecnico, come quella disciplinata dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.: nel diritto dell'esecuzione forzata si parla di 'riunione' - in gergo e condizione impropria, essendo più corretto riferirsi allo svolgimento di plurime procedure in un unico processo - nell'ipotesi prevista dall'art. 561 cod. proc. civ. (alla quale sono analoghe le fattispecie disciplinate dagli artt. 524 e 550 cod. proc. civ.) e, cioè, quando il conservatore dei registri immobiliari ... nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, circostanza dalla quale deriva la formazione di un unico fascicolo da parte del cancelliere: l'effetto processuale derivante dall'art. 561 cod. proc. civ. è lo svolgimento dell'esecuzione forzata in unico processo e, dunque l'istituzione di un solo e unitario rapporto processuale (sul tema Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11695 del 27/10/1992, Rv. 479168-01) e per questo è richiamato (abitualmente, anche se inappropriatamente) il termine 'riunione'". Presupposto applicativo della succitata norma, tuttavia, "è la coincidenza dei beni colpiti da distinti pignoramenti, il che si verifica quando in momenti diversi vengono assoggettati ad espropriazione i diritti reali vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito; lo si desume dal fatto che la segnalazione della coincidenza proviene dal conservatore dei registri immobiliari, il quale svolge un controllo, finalizzato alla trascrizione, su base personale (e, dunque, in relazione al nominativo della persona contro cui è presa la formalità) e solo in via secondaria su base oggettiva (sulla scorta, cioè, dell'individuazione della res staggita). Non rientra nella portata applicativa della disposizione, invece, il caso in cui diversi diritti, facenti capo a soggetti diversi, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti di pignoramento, il che si verifica, ad esempio, quando sono colpiti un diritto reale minore e la nuda proprietà oppure diverse quote di comproprietà di uno stesso cespite appartenenti a diversi esecutati. In quest'ultimo caso non viene in rilievo la menzionata norma del codice di rito, ma - secondo una prassi giudiziaria da reputarsi conforme ai principi di efficienza, efficacia e rapidità che dominano il processo esecutivo (in quanto corollari del principio di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva) - si procede ad una "riunione" in senso atecnico: le procedure, pur rimanendo formalmente distinte, vengono trattate congiuntamente al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita e, dunque, in maniera più proficua e vantaggiosa per le parti".
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