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Data: 23/11/2016 16:00:00 - Autore: Luisa Camboni
Gli ANF[Torna su]
A chi spettano gli assegni familiari nel caso di separazione e divorzio? Prima di rispondere al quesito, partiamo col dare una definizione di assegno familiare. L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge. Vai alla guida: Assegni nucleo familiare (ANF) ANF al genitore collocatario[Torna su]
In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore con cui i figli convivono, anche se il diritto a percepirli deriva dalla posizione lavorativa dell'altro coniuge. L' art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede infatti che "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge". In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo. Assegni familiari e mantenimento dei figli[Torna su]
Capita spesso, però, che il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provveda a corrisponderli all'altro genitore, cui spettano, ritenendo che sia tenuto, solamente, a versare l'assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti. Chi scrive precisa che assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi separati e distinti che hanno funzioni diverse. I primi costituiscono una sorta di "integrazione alimentare", invece l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore. I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte. Attenzione! In questo caso la quota degli assegni familiari trattenuta dal coniuge che li percepisce costituisce reddito e, dunque, se ne potrà tenere conto nel determinare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro. ANF e mantenimento dell'ex coniuge[Torna su]
Un altro quesito al quale è utile dare risposta è: dall'assegno di mantenimento per l'ex coniuge possono essere decurtati gli assegni familiari? La risposta all'interrogativo è negativa: il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario.
A sostegno di ciò, ai riporta quanto affermato dai giudici di piazza Cavour in alcune pronunce che si sono occupate della questione: "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata" (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989 e, ancora, Corte di Cassazione, sez. VI Civile - ordinanza n. 12770/13). Mancato versamento ANF all'ex coniuge[Torna su]
E se il genitore titolare degli assegni familiari non li corrisponde al genitore collocatario che succede? In questa ipotesi il genitore che trattiene per sé gli assegni familiari commette il reato di "appropriazione indebita", incassando del denaro non proprio, ma dell'altro genitore e che ha percepito per conto di quest'ultimo. E se il genitore collocatario non ha mai percepito dall'altro gli assegni famigliari, cosa può fare? In questo caso sarà necessario rivolgersi al Tribunale per chiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'altro coniuge. |
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