Data: 23/11/2016 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'applicazione pratica del processo telematico sta creando non pochi problemi agli avvocati, dato che su molti aspetti non c'è ancora troppa chiarezza e gli uffici giudiziari assumono orientamenti profondamente diversi tra loro.

Si pensi a quanto deciso dal Tribunale di Roma con l'ordinanza dell'8 novembre 2016 qui sotto allegata: prendendo esplicitamente le distanze dall'orientamento di altra giurisprudenza di merito, il giudice capitolino ha ammesso un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato in forma cartacea.

Le motivazioni principali addotte a sostegno di tale posizione sono la collegialità dell'organo giudicante in luogo della monocraticità del giudice di prime cure e il fatto che, nel caso di specie, al collegio è devoluta una disamina che, oltre ad essere successiva, si pone necessariamente su una posizione distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato.

Tali due elementi, insomma, sono stati reputati dal Tribunale di Roma idonei a dimostrare, insieme all'iscrizione ex novo al ruolo generale, l'autonomia procedimentale che il reclamo assume rispetto al procedimento che lo precede.

Ma non solo: a sostegno della sua netta posizione, il giudice della Capitale ha posto anche un altro rilevante dato, ovverosia il carattere meramente eventuale del reclamo, dal quale deve discendere la considerazione che il procedimento introdotto con ricorso cautelare può essere chiuso già con l'ordinanza del giudice di prime cure.

Tutto ciò, insomma, non può che contrastare con una considerazione del reclamo come atto endoprocedimentale, con la conclusione che è ben possibile proporlo in maniera cartacea secondo le regole del processo civile telematico.

Superato questo scoglio, il reclamo presentato da due cittadini per ottenere la reimmissione nel compossesso di un immobile può non solo essere analizzato, ma va addirittura considerato ammissibile nel merito e, pertanto, accolto.


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