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Data: 26/11/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni". La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto. Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni. L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. |
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