Data: 28/11/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Fumare una canna la sera prima e poi mettersi alla guida il giorno successivo può costare il dover ripetere l'esame per la patente di guida. Lo ha precisato il TAR Veneto, terza sezione, nella sentenza n. 1265/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avanzato da un automobilista.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione Civile che ha disposto, a seguito di un incidente stradale, la revisione della sua patente di guida mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica. In particolare, la Polizia Stradale aveva richiesto la revisione poichè, secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata sulla base dei rilevamenti tecnici, degli elementi oggettivi raccolti e delle dichiarazioni rese dai protagonisti, erano sorti dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici per il possesso della patente di guida da parte del conducente.

Questi, iniziata la manovra di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva nella marcia, aveva perso il controllo dell'autovettura fuoriuscendo dalla sede stradale alla propria sinistra, ultimando la corsa nel fosso per lo scolo delle acque piovane. Durante l'esposizione dei fatti, a verbale ex art. 351 c.p.c. l'uomo dichiarava di essersi fatto una canna la sera prima.

I risultati degli esami tossicologici eseguiti sui campioni prelevati evidenziavano un'assunzione, in epoca antecedente l'accertamento tossicologico-forense, di sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi). Non era attribuibile, precisava il referto, comunque, al conducente una condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope al momento della guida.

L'Amministrazione dei Trasporti, tuttavia, ha dedotto la fondatezza dei dubbi circa la permanenza in capo all'uomo dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida, considerando sia la relazione tossicologica,  sia le risultanze della banca dati CED, da cui sono emerse non solo precedenti decurtazioni dei punti della patente di guida del signore, e anche un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida per quarantacinque giorni per guida in stato di ebbrezza.

Inutile per il conducente proporre ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente successivamente adottato dall'amministrazione sulla base di tali presupposti.
Gli accertamenti, infatti, non sono stati utilizzati per l'irrogazione di una sanzione amministrativa né per l'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'odierno ricorrente, ma sono stati posti a fondamento unicamente per giustificare e corroborare i "dubbi", rilevanti ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida.

Inoltre, le dichiarazioni rese dall'uomo agli Agenti di Polizia intervenuti sul posto, precisa il TAR, godono di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fanno piena prova fino a querela di falso.
Correttamente l'Amministrazione ha considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del sinistro sia gli accertamenti tossicologici eseguiti dai sanitari, sia pregressi comportamenti di guida dell'odierno ricorrente, il quale già in passato ha dovuto sottoporsi ad un esame di idoneità alla guida a seguito di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

Tutti questi elementi, anche alla luce delle già citate spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente agli Agenti di P.S., ben possono legittimare l'insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida.

Ciò anche alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione in subiecta materia. Come affermato dal Consiglio di Stato (sent. n. 4962/2011) "I provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell'art. 128, d.lg. 21 luglio 1992 n. 285 sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis, cit. d.lg. n. 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica".

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