Data: 09/12/2016 10:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - I debitori che siano destinatari di cartelle esattoriali di Equitalia possono, laddove ne facciano richiesta con lettera raccomandata o allo sportello dell'Ufficio territoriale competente, richiedere un piano di ammortamento e dunque la rateizzazione del debito.

Detto beneficio può essere concesso, previa richiesta presentata nelle modalità citate, anche (per importi fino a 60.000,00 €) con domanda presentata online. I debitori non sono considerati inadempienti fino a che rimangano in regola con il pagamento delle rate e, fino a quando rimangano adempienti, non possono essere destinatari di fermi o ipoteche né ricevere qualsiasi procedura di riscossione. Al pagamento della prima rata può finanche essere richiesta la sospensione dell'eventuale provvedimento di fermo già iscritto e, il contribuente debitore, può chiedere anche il Durc (Documento di regolarità contributiva) a Inps ed Inali oltre al certificato di regolarità fiscale all'Agenzia dell'entrate per poter partecipare a gare ed appalti.

La decadenza dalla rateazione

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 la rateazione viene meno laddove il debitore non versi cinque rate, anche non consecutive. L'impiego dell'espressione non consecutive è idonea ad includere nella disciplina tutti quei casi in cui le rate non versate siano almeno cinque ma anche di mesi tra loro non successivi. Le rateizzazioni che siano state concesse invece prima del 22 ottobre 2015 sono sottoposte alla disciplina previgente, ovvero decadenza conseguente al mancato versamento di otto rate che non debbono essere necessariamente consecutive. In premessa si è fatto cenno ad un beneficio conseguente alla concessione della rateizzazione, ovvero quello della sospensione del fermo disposta con il pagamento della prima rata. Inutile evidenziare che il decadimento dalla rateizzazione e dal piano di ammortamento determina il conseguente decadimento finanche da detta sospensione. Inoltre, alla perdita della rateazione, consegue finanche la facoltà di Equitalia di poter riprendere i pignoramenti. Ulteriore circostanza che determina il decadimento dal beneficio della rateazione è la morte del debitore; ma l'erede può chiedere anch'egli che gli venga concessa la dilazione laddove sia in grado di dimostrare, per i debiti superiori a 50.000,00 euro, di trovarsi in stato di temporanea difficoltà economica.

Profili normativi

Parametro normativo di riferimento è il D.Lgs 159 del 2015, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" il cui art. 10 comma 1, lett. a) così dispone: "il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Invece, per quanto riguarda il decadimento dal beneficio, si faccia riferimento al disposto dell'art. 10 comma 3 che così dispone: "al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater".

Si rammenti inoltre che in data 24 novembre 2016 il Decreto Legge 193/2016 veniva convertito il legge dal Senato. L'art. 6 del predetto decreto così dispone: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Di conseguenza è lecito ritenere che il mancato pagamento dell'unica rata (anche se insufficiente) produce la decadenza dal beneficio e dunque riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

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La giurisprudenza

Giova ricordare come la giurisprudenza di merito si sia espressa sul punto in un recente precedente del Tribunale di Roma che con decreto, in risposta ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. (Trib. Roma, decr. ex art. 700 cod. proc. civ., proc. n. 54257/16 del 20.08.2016), ha rilevato come non decada dal beneficio il debitore che paghi in ritardo ma solo colui che non paghi cinque rate consecutive.


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