Data: 29/11/2016 13:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Lo stato di necessit� impedisce la condanna di colui che uccide altro cane per proteggersi dalla sua aggressione, ossia dal pericolo imminente e inevitabile che rischia di danneggiare la propria persona o quella del proprio cane che dall'altro � stato attaccato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 50329/2016 (qui sotto allegata) pronunciata nei confronti di un uomo ritenuto penalmente responsabile di "porto fuori dalla propria abitazione di un puntale di ferro" e "uccisione di animali", ai sensi, rispettivamente, degli artt. 699 e 544-bis del codice penale.

L'uomo, 71enne di Piombino, aveva ucciso con un "bastone animato", che aveva con s� mentre passeggiava in compagnia del proprio cane in una zona del centro abitato, un alano condotto senza museruola o guinzaglio dal figlio del proprietario. 

Il grosso animale si era avvicinato al cane di piccola taglia di propriet� dell'imputato, aggredendolo e mordendolo vicino alla coda, procurandogli due piccole ferite, e il padrone aveva reagito colpendo l'alano con l'arma la cui lama era penetrata nel fianco dell'animale uccidendolo.

Il Collegio ha precisato, con una decisione che di certo sollever� polemiche, che il delitto di uccisione di animali delineato dall'art. 544-bis c.p si pone in continuit� normativa rispetto al reato di cui all'art. 727 c.p. prima della riforma attuata dall0art. 1 comma 1 della legge n.189/2004. 

In particolare, questo si configura come un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrit� e della vita dell'animale, che pu� consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo, sia tenuta per crudelt�, mentre si configura a dolo generico quando essa � tenuta, come nel caso in esame, senza necessit�.

Pi� volte la Corte ha affermato che la situazione di necessit� che esclude la configurabilit� del delitto di danneggiamento o uccisione di animali comprende non soltanto la necessit� di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.

Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d'Appello � carente di motivazione oltre che manifestamente illogica poich�, affermando la responsabilit� dell'evento in capo all'uomo per la sua deliberata intenzione di intimidire l'animale e poi di trafiggerlo con un colpo secco, ha scartato l'ipotesi dello stato di necessit� in riferimento al delitto di uccisione di animali, nonostante nel ricorso fosse stato prospettato dall'imputato il fatto che egli aveva agito per difendere se stesso e il proprio cagnolino dall'aggressione dell'alano.

La sentenza impugnata andr� dunque annullata e dovr� celebrarsi un appello bis innanzi ad altra sezione della Corte territoriale che dovr� attenersi ai principi enunciati dalla Cassazione in tema di configurabilit� in concreto dello stato di necessit�.

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