Data: 29/02/2024 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Notificazioni: cosa sono

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Prima di esaminare l'argomento centrale del rifiuto della notifica di un atto giudiziario, occorre precisare che le notificazioni sono comunicazioni formali, che hanno inizio su istanza di parte e che vengono eseguite solo da soggetti determinati e con precise formalità. In mancanza di chi effettua l'istanza, la notifica è improduttiva di effetti, anche se per giurisprudenza consolidata, il vizio è sanato se è possibile individuare la parte istante dal contenuto dell'atto o che l'iniziativa è stata presa dal procuratore costituito della parte dalla relata di notifica.

Notifica atti giudiziari: riferimenti normativi

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Per quanto riguarda la disciplina delle notificazioni, essa è contenuta nel codice di procedura civile. A definire le notificazioni è in particolare l'articolo 137 c.p.c, modifiato dalla Riforma Cartabia, il quale dispone che:

"1. Le notificazioni, quando non è disposta altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

2. L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

3. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

4. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dei quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

5. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

6. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

7. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.”

Rifiuto della notifica

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La notifica di un atto giudiziario, da quanto emerge dalla norma sopra riportata, ha la chiara finalità di portare a conoscenza del destinatario il suo contenuto. La disciplina che regola la notifica prevede però, come abbiamo visto, il rispetto di precise formalità che, se non rispettate, consentono al destinatario di rifiutare l'atto.

La norma che contempla il rifiuto del destinatario di un atto giudiziario, le formalità che devono essere rispettate dell'Ug che esegue la notifica e gli effetti del rifiuto stesso è l'art. 138 c.p., che disciplina la notificazione in mani proprie.

Detta norma dispone che: "L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale ha detto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie." Principio questo sul rifiuto della notifica che vale anche se la tessa viene fatta al domiciliatario (vedi art. 141 c.p.c), se questo la rifiuti adducendo la rinuncia o la revoca dell’incarico.

La notifica a mani eseguita da un ufficiale giudiziario (U.G.) impone però il rispetto di una successione precisa dei luoghi in cui eseguire la notifica, a pena di nullità, come emerge dal successivo art. 139 c.p.c. Il primo luogo in cui la notifica deve essere eseguita è il Comune in cui il destinatario ha la residenza, cercandolo nella sua abitazione o nel luogo in cui si trova il suo ufficio o esercita la sua attività industriale o di commercio. Anche l'orario è importante ai fini della validità della notifica a mani, essa deve infatti essere eseguita tra le 7.00 e le 21.00.

Intervallo temporale che, se non rispettato, non toglie validità alla notifica, ma se il destinatario la rifiuta l'U.G. deve tentare di nuovo negli orari indicati.

Rifiuto delle persone diverse dal destinatario

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Il rifiuto di un atto giudiziario può essere opposto anche da persone diverse dal destinatario. L'art. 139 c.p.c. prevede infatti che, sempre nel rispetto della sequenza dei luoghi sopra indicati, l'atto può essere consegnato a persone che hanno un legame con il destinatario:

  • una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
  • in assenza, al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda;
  • se anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In queste due ultime ipotesi, ossia notifica eseguita al portiere o al vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve darne atto nella relazione di notifica, specificando in che modo ha accertato l’identità dei soggetti, in seguito informa il destinatario della avvenuta notifica con lettera raccomandata;
  • al capitano o a chi ne fa le veci se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile.
Se non si conosce il Comune di residenza del destinatario, la notifica si esegue presso il Comune in cui lo stesso dimora, se anche questo è sconosciuto, allora la notifica si effettua nel luogo in cui il destinatario ha il domicilio.
In caso di rifiuto da parte di questi soggetti l'art. 140 c.p.c così dispone: "l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Rifiuto e perfezionamento della notifica

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Abbiamo visto che la notificazione, per perfezionarsi, non deve essere eseguita obbligatoriamente al destinatario. Su questo argomento, la Cassazione n. 28907/2018 ha avuto modo di effettuare importanti precisazioni sul rifiuto della notifica degli atti giudiziari.

"Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest'ultimo alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ."

In senso conforme si veda altresì Cass. n. 10476/2006, ed ancor prima Cass. S.U. n. 9325/2002, che nel ribadire il principio secondo cui a norma dell'art. 138 cod. proc. civ., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, cod. proc. civ., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario), ha avuto riguardo proprio alla notifica indirizzata al difensore presso il suo studio e rifiutata da persone addette allo studio.

In tal senso si veda anche quanto precisato da Cass. n. 9779/2018, a mente della quale, a norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto, dalla quale è dato ricavare che non è consentito ravvisare il perfezionamento della notifica nel caso in cui l'addetto allo studio rifiuti di ricevere l'atto indirizzato specificamente al difensore (analoga conclusione, deve trarsi poi anche da Cass. n. 8537/2018, che nell'affermare che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna, spettando, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio, implicitamente conferma che la notifica è da reputarsi perfezionata solo nel caso in cui il collega o l'addetto allo studio abbia effettivamente ricevuto l'atto, e non anche, come accaduto nella vicenda in esame, in cui l'atto, indirizzato formalmente all'altro difensore, sia stato rifiutato dal collega di studio ancorchè a sua volta difensore della parte).

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